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La sentenza n. 11 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.
Di cosa si tratta
1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e relativa all’IRPEF dell’anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 14 luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione – questioni di legittimità dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156,
La questione di legittimità costituzionale
La questione aveva ad oggetto art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5- bis , lettera c ), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della le
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 2008?
La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.
Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?
La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).
Come si consulta il testo integrale della pronuncia?
Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — richiamato nella pronuncia
- Art. 3 della Costituzione — richiamato nella pronuncia
- Art. 25 della Costituzione — richiamato nella pronuncia
- Art. 36 della Costituzione — richiamato nella pronuncia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.