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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale Puglia n. 1/2008, che innalzava da 60 kW a 1 MW la soglia di potenza eolica per cui si applica la procedura semplificata della DIA. Solo lo Stato, tramite decreto ministeriale, può modificare tali soglie: la Regione non ha tale potere.
Di cosa si tratta
Una privata cittadina aveva presentato una denuncia di inizio attività (DIA) al Comune di Biccari per costruire un aerogeneratore da 1 MW, avvalendosi della norma regionale pugliese che estendeva il regime semplificato fino a questa potenza. Il Comune aveva vietato i lavori; impugnando il divieto, il TAR Puglia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia censurava l’art. 27 della legge regionale n. 1/2008 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è di competenza concorrente, ma il d.lgs. n. 387/2003 fissa le soglie per la DIA come principi fondamentali della materia, modificabili solo con decreto ministeriale, non con legge regionale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione. Il d.lgs. n. 387/2003 prevede che le soglie di potenza per il regime semplificato possano essere modificate solo dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata. La Regione Puglia ha invece agito autonomamente, invadendo l’area riservata allo Stato. La pronuncia si allinea a sentenze coeve (nn. 119, 124, 194/2010) su norme analoghe.
Il principio
In materia di energia da fonti rinnovabili, le soglie di potenza che determinano quale procedura autorizzatoria si applica agli impianti costituiscono principi fondamentali della legislazione statale concorrente. Solo lo Stato, attraverso decreto ministeriale, può innalzare tali soglie; le Regioni non hanno competenza per farlo autonomamente, nemmeno in senso più favorevole allo sviluppo delle rinnovabili.
Domande e risposte
Cosa cambia per gli impianti eolici già autorizzati con la DIA regionale?
La pronuncia di incostituzionalità è limitata all’ambito di applicabilità ancora residuo della norma (denunce presentate fino a trenta giorni prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31/2008). Gli impianti già completati non sono automaticamente demolibili, ma le autorizzazioni rilasciate in forza della norma incostituzionale potrebbero essere impugnate.
Perché la competenza in materia di energia è concorrente e non esclusiva statale?
L’art. 117, terzo comma, Cost. elenca «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto di essi, senza però modificare le regole di principio, come le soglie autorizzatorie.
Come si autorizza oggi un impianto eolico da 1 MW?
Per impianti superiori a 60 kW (soglia statale per la DIA eolica), è richiesta l’autorizzazione unica regionale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, un procedimento più articolato che coinvolge più enti e valuta l’impatto ambientale e paesaggistico.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia energetica: lo Stato fissa i principi, le Regioni non possono derogare alle soglie di procedimento.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.