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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Camera dei deputati nei confronti dei giudici penali di Taranto, Lecce e Cassazione, che avevano negato l’impedimento assoluto del deputato Cito a comparire in udienza per via dell’esercizio del mandato parlamentare con votazioni in Assemblea. Il conflitto riguardava la separazione tra funzione giurisdizionale e funzione parlamentare.

Di cosa si tratta

Il deputato Giancarlo Cito era imputato in un procedimento penale davanti al Tribunale di Taranto per il reato di diffamazione. In un’udienza dibattimentale del 18 febbraio 1998, il suo difensore aveva chiesto di considerare giustificata l’assenza per impedimento assoluto: il deputato era impegnato in votazioni dell’Assemblea della Camera. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza e condannato l’imputato. La Camera dei deputati aveva quindi promosso conflitto di attribuzioni sostenendo che i giudici avessero menomato il libero esercizio del mandato parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

La Camera dei deputati aveva promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in riferimento agli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione, sostenendo che la partecipazione a votazioni in Assemblea costituisce un impedimento assoluto e personalissimo, non delegabile, che i giudici non possono bilanciare caso per caso con le esigenze del processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile, ordinando la notifica dell’ordinanza alle parti. Ha ritenuto che la Camera avesse legittimazione a sollevare il conflitto e che la pretesa giuridica avanzata (il riconoscimento dell’impedimento assoluto) fosse idonea a essere oggetto di un conflitto tra poteri dello Stato. La questione di merito sarebbe stata esaminata in seguito.

Il principio

La Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti dell’autorità giudiziaria quando questa nega, senza un quadro normativo chiaro, che la partecipazione a votazioni in Assemblea costituisca impedimento assoluto a comparire in udienza penale: tale pronuncia attiene alla delimitazione delle sfere di attribuzioni costituzionali.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. Camera dei deputati, Governo, magistratura) rivendica prerogative che ritiene lese o menegate da un altro potere. La Corte dichiara prima se il conflitto è ammissibile, poi decide nel merito chi ha torto o ragione.

Perché la Camera sosteneva che il voto in Assemblea fosse un impedimento assoluto?

Perché il voto è personalissimo e non delegabile, i suoi tempi non sono disponibili dal singolo parlamentare, e la sua limitazione incide direttamente sulla funzione costituzionale delle Camere di deliberare. Le altre attività parlamentari (discussioni, interrogazioni) possono invece essere modulate nei tempi.

Come è andata a finire questa vicenda?

La Corte, con sentenza n. 225/2001 già intervenuta in un analogo caso precedente, aveva già indicato criteri di bilanciamento. Il conflitto del caso Cito ha poi contribuito al dibattito che ha portato all’adozione di prassi parlamentari e normative sulla comunicazione degli impegni parlamentari ai giudici.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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