Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’obbligo del sostituto d’imposta di versare un acconto delle imposte dovute dai dipendenti sul trattamento di fine rapporto (TFR). La questione era già stata decisa con sentenza n. 155/2001.
Di cosa si tratta
L’art. 3, comma 211, della legge n. 662/1996 (come modificato dal d.l. n. 79/1997) impone ai datori di lavoro (sostituti d’imposta) di versare all’erario un acconto delle imposte che i dipendenti dovranno pagare sul TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Una società aveva chiesto il rimborso di quanto versato, contestando l’obbligo. La Commissione tributaria provinciale di Potenza aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’obbligo.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria di Potenza aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione: il sostituto d’imposta sarebbe costretto a pagare con denaro proprio (prelevato dagli accantonamenti del TFR) l’imposta altrui, senza che si siano realizzati i presupposti del reddito tassabile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, rilevando che la questione era stata già esaminata e decisa con sentenza n. 155/2001, che aveva ritenuto la norma compatibile con i principi costituzionali. Non erano stati prospettati nuovi argomenti idonei a rimettere in discussione quella valutazione.
Il principio
L’istituto della sostituzione d’imposta è compatibile con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza; il legislatore può imporre al sostituto di anticipare versamenti calcolati sull’imponibile del sostituito senza che ciò integri una violazione dell’art. 53 Cost., purché il meccanismo di rivalsa garantisca il rimborso.
Domande e risposte
Come funziona l’acconto TFR imposto dalla norma?
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve versare all’erario un acconto pari a una percentuale dell’imposta stimata sul TFR che il lavoratore percepirà. Il versamento è effettuato attingendo dagli accantonamenti TFR già costituiti.
Perché il rimettente riteneva violato l’art. 53 Cost.?
Perché al momento del versamento dell’acconto il dipendente non ha ancora percepito il TFR: non esiste un reddito realizzato su cui commisurare l’imposta. Il rimettente sosteneva che si imponesse un prelievo su un reddito virtuale e non effettivo.
Qual era stata la conclusione della sentenza n. 155/2001?
La Corte aveva ritenuto che il meccanismo dell’acconto TFR non violasse la capacità contributiva perché il sostituto anticipa un’imposta che il sostituito dovrà comunque pagare, con possibilità di conguaglio. La Corte aveva confermato quella valutazione nella decisione n. 125/2002.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza applicato al regime fiscale
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.