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Con ordinanza n. 31/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le opinioni dell’on. Nicola Vendola nei confronti del dott. Paolo Foresti. La Corte riserva ogni definitivo giudizio al merito.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Roma, nel corso di un giudizio civile di risarcimento danni promosso da Paolo Foresti contro il deputato Nicola Vendola per dichiarazioni pubblicate sul quotidiano «Il Manifesto», ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato, il 17 marzo 1998, che tali dichiarazioni fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale verifica preliminarmente se il ricorso sia ammissibile prima di pronunciarsi nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Roma, quale potere giudiziario, contesta la delibera della Camera dei deputati (potere legislativo) che ha esteso la garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. ad affermazioni ritenute estranee all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il parametro è l’art. 68 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma. Riserva ogni definitivo giudizio sul merito e dispone la notifica alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il principio
La valutazione sull’ammissibilità del conflitto di attribuzioni è distinta dal giudizio sul merito: l’ammissione non pregiudica l’esito e serve a verificare se la Corte sia competente a conoscere della controversia tra poteri dello Stato in merito all’ambito di applicazione dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
È un procedimento con cui un potere dello Stato (qui l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (la Camera dei deputati) abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni. La Corte costituzionale è arbitro di questa controversia ai sensi dell’art. 134 Cost.
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta della cosiddetta insindacabilità parlamentare, che protegge la libertà di mandato.
Perché la Corte si limita a dichiarare l’ammissibilità?
Il procedimento per conflitto di attribuzioni prevede una fase preliminare di ammissibilità (art. 37 della legge n. 87/1953) separata dal giudizio di merito. Solo dopo aver verificato che il conflitto sia astrattamente configurabile, la Corte entra nel merito per stabilire a quale potere spettino le attribuzioni contestate.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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