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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Consiglio comunale di Platì sull’art. 58 del d.lgs. 267/2000 (T.U. enti locali). Il Consiglio non è un organo giurisdizionale e quindi non ha la legittimazione per sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale.
Di cosa si tratta
Il Consiglio comunale di Platì, nell’ambito di un procedimento di contestazione dell’elezione del Sindaco ai sensi dell’art. 69 del T.U. degli enti locali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del medesimo testo unico, che disciplina le cause di ineleggibilità. Contestualmente, però, ha anche convalidato l’elezione del Sindaco e dei consiglieri eletti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio comunale di Platì ha impugnato l’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il venir meno delle cause di ineleggibilità in caso di abolitio criminis o mutatio criminis.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il Consiglio comunale è un organo amministrativo, non giurisdizionale; non può pertanto sollevare questioni incidentali di costituzionalità. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante (a partire dalla sentenza n. 93 del 1965) e l’ordinanza n. 104 del 1998, che aveva già riguardato lo stesso Consiglio comunale di Platì.
Il principio
Solo i giudici – organi esercenti funzioni giurisdizionali in posizione di indipendenza – sono legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. Il Consiglio comunale, anche quando svolge procedimenti di verifica delle elezioni, non è un giudice.
Domande e risposte
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (in senso funzionale), cioè un organo che esercita funzioni giurisdizionali in posizione di indipendenza. Non possono farlo organi amministrativi come consigli comunali, prefetture o agenzie.
Cosa succede alle ineleggibilità quando il reato viene abrogato?
La questione è rimasta senza risposta nel merito, poiché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione del rimettente.
Perché il Consiglio ha anche convalidato l’elezione e poi sollevato la questione?
Si trattava di una contraddizione interna alla delibera: il Consiglio aveva già esercitato il potere amministrativo di convalida, svuotando di oggetto pratico la questione costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro invocato dal rimettente
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive, secondo parametro invocato
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