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La Corte accoglie in parte il ricorso statale contro il testo unico umbro sul governo del territorio, dichiarando illegittime norme su pareri sismici, titoli edilizi e procedure, per contrasto con i principi statali in materia.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (testo unico sul governo del territorio), ritenendole in contrasto con i principi statali, in particolare in materia di edilizia e di costruzioni in zone sismiche.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Umbria n. 1 del 2015, tra cui le norme su pareri urbanistici in zone sismiche, comunicazioni edilizie e procedure, in riferimento all’art. 117 della Costituzione e ai principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di vari articoli, tra cui l’art. 28, comma 10, e l’art. 56, comma 3 (sui pareri per zone sismiche), l’art. 59, comma 3, l’art. 118 in più parti, gli artt. 147 e 155 e l’art. 250 in combinato disposto, accogliendo così molte delle censure statali.
Il principio
Nelle materie di legislazione concorrente come il governo del territorio, e nelle costruzioni in zone sismiche, la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato: in particolare, i controlli sulla sicurezza sismica non possono essere affidati ai Comuni in deroga al modello statale.
Domande e risposte
Tutto il testo unico umbro è stato annullato?
No. Solo alcuni articoli sono stati dichiarati illegittimi; il resto della legge regionale rimane in vigore.
Qual è il punto più rilevante?
Le norme sui pareri per le costruzioni in zone sismiche: la Corte ha ritenuto illegittimo affidarli ai Comuni anziché all’ufficio tecnico regionale competente.
Perché lo Stato può intervenire sull’edilizia regionale?
Perché il governo del territorio è materia concorrente: le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze nelle materie concorrenti, tra cui il governo del territorio
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