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La Corte costituzionale ha dichiarato parte delle questioni manifestamente inammissibili e parte manifestamente infondate in merito all’art. 438 del codice di procedura penale (giudizio abbreviato): il difensore di un imputato irreperibile senza procura speciale non può richiedere il rito abbreviato, e questa limitazione non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Milano e il Tribunale di Pistoia (con cinque ordinanze) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al difensore dell’imputato irreperibile privo di procura speciale di chiedere il giudizio abbreviato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP di Milano lamentava la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (ragionevolezza, diritto di difesa, giusto processo): il difensore di un imputato irreperibile non può beneficiare dello sconto di pena del giudizio abbreviato se non ha procura speciale, con possibile danno per l’imputato. Il Tribunale di Pistoia sollevava questioni analoghe sugli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Pistoia (per insufficiente motivazione sulla rilevanza) e la manifesta infondatezza della questione sollevata dal GUP di Milano sull’art. 438, comma 3, ritenendo ragionevole richiedere la procura speciale per un atto dispositivo del rito.
Il principio
La richiesta di giudizio abbreviato è un atto dispositivo del rito penale che incide sulla posizione processuale dell’imputato; è costituzionalmente legittimo richiedere che tale atto sia compiuto personalmente dall’imputato o da un difensore munito di procura speciale, anche nel caso di imputato irreperibile.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio abbreviato?
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento e accetta che il giudice decida allo stato degli atti; in cambio ottiene, in caso di condanna, una riduzione della pena di un terzo (art. 442 c.p.p.).
Cosa è la procura speciale nel processo penale?
La procura speciale è il mandato con cui l’imputato conferisce espressamente al difensore il potere di compiere un determinato atto processuale che la legge riserva alla volontà personale dell’imputato.
Perché l’imputato irreperibile è svantaggiato rispetto al rito abbreviato?
Se l’imputato è irreperibile non può conferire la procura speciale al difensore né manifestare personalmente la volontà di accedere al rito abbreviato; ciò può comportare, in caso di condanna, l’applicazione della pena piena invece di quella ridotta di un terzo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, rilevante per l’accesso ai riti alternativi
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro della questione sollevata dal GUP di Milano
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