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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Vibo Valentia. La censura riguardava la mancata previsione, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace, dell’avviso della facoltà di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 274/2000 prevede che davanti al giudice di pace il reato possa estinguersi se l’imputato ripara il danno e ne elimina le conseguenze (art. 35). Questa facoltà deve essere esercitata — o almeno richiesta — prima dell’udienza di comparizione. Il Giudice di pace di Vibo Valentia contestava che la citazione non informasse l’imputato di questa possibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Vibo Valentia ha sollevato (con due ordinanze identiche) questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione indichi la facoltà di estinguere il reato con condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riunendo i due giudizi. Le questioni presentavano carenze argomentative che ne impedivano l’esame nel merito.
Il principio
L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza può colpire anche questioni sollevate in più giudizi paralleli: la riunione dei giudizi e la dichiarazione congiunta non sanano il vizio originario.
Domande e risposte
Cosa sono le «condotte riparatorie» nel rito del giudice di pace?
Sono comportamenti con cui l’imputato ripara il danno arrecato dall’illecito e ne elimina le conseguenze (restituisce l’oggetto sottratto, risarcisce il danno, si scusa ecc.). Se il giudice le ritiene adeguate, può dichiarare estinto il reato: è un istituto di giustizia riparativa tipico del rito davanti al giudice di pace.
Quando devono essere effettuate le condotte riparatorie?
Di regola, prima dell’udienza di comparizione (art. 35, c. 1). Se l’imputato non ha avuto il tempo di provvedervi, può chiedere la sospensione del processo per un massimo di tre mesi (art. 35, c. 3).
La mancanza dell’avviso in citazione è una nullità?
Il rimettente sosteneva di sì, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per ragioni di inammissibilità. In linea generale, il regime delle nullità processuali è tassativo e richiede che una norma espressamente preveda la sanzione della nullità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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