Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittimi gli artt. 438 comma 6 e 458 comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui non permettono all’imputato di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato prima dell’apertura del dibattimento quando la precedente richiesta sia stata ingiustamente rigettata. La totale mancanza di sindacato giurisdizionale sul rigetto viola il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento penale che garantisce all’imputato uno sconto di un terzo della pena. L’imputato può condizionarne la richiesta all’integrazione probatoria. Il problema era che, se il GIP rigettava ingiustificatamente la richiesta, l’imputato perdeva definitivamente il diritto al rito speciale senza alcun rimedio.
La questione di legittimità costituzionale
Vengono impugnati gli artt. 458 comma 2, 438 commi 3 e 5, 441 e 442 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. I rimettenti erano la Corte d’assise di Catanzaro e il Tribunale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 438 comma 6 e 458 comma 2 cpp, estendendo la declaratoria anche all’art. 464 comma 1 secondo periodo cpp. D’ora in poi, se il GIP rigetta la richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato può riformularla prima dell’apertura del dibattimento e il giudice dibattimentale può disporre e celebrare il rito abbreviato.
Il principio
La decisione del GIP che nega l’accesso al rito abbreviato condizionato non può restare priva di qualsiasi sindacato, pena la violazione dell’art. 24 Cost. Il giudice del dibattimento può riesaminare il rigetto e, se ingiustificato, celebrare egli stesso il rito abbreviato, con risparmio di tempo e risorse processuali.
Domande e risposte
Che cos’è il giudizio abbreviato condizionato?
L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato subordinandolo all’integrazione del materiale probatorio con un atto specifico (es. una perizia psichiatrica). Il giudice ammette il rito solo se ritiene l’integrazione necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale.
Qual era il problema prima di questa sentenza?
Se il GIP rigettava la richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato non aveva alcun rimedio: non poteva riproporre la richiesta in dibattimento e perdeva definitivamente il diritto alla riduzione di pena prevista per il rito speciale.
Come cambia la situazione dopo la sentenza n. 169/2003?
L’imputato il cui abbreviato condizionato sia stato ingiustamente rigettato può riproporre la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice del dibattimento può valutare il rigetto e, se lo ritiene ingiustificato, disporre e celebrare il giudizio abbreviato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.