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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 438 comma 6 e 458 comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui non permettono all’imputato di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato prima dell’apertura del dibattimento quando la precedente richiesta sia stata ingiustamente rigettata. La totale mancanza di sindacato giurisdizionale sul rigetto viola il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento penale che garantisce all’imputato uno sconto di un terzo della pena. L’imputato può condizionarne la richiesta all’integrazione probatoria. Il problema era che, se il GIP rigettava ingiustificatamente la richiesta, l’imputato perdeva definitivamente il diritto al rito speciale senza alcun rimedio.

La questione di legittimità costituzionale

Vengono impugnati gli artt. 458 comma 2, 438 commi 3 e 5, 441 e 442 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. I rimettenti erano la Corte d’assise di Catanzaro e il Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 438 comma 6 e 458 comma 2 cpp, estendendo la declaratoria anche all’art. 464 comma 1 secondo periodo cpp. D’ora in poi, se il GIP rigetta la richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato può riformularla prima dell’apertura del dibattimento e il giudice dibattimentale può disporre e celebrare il rito abbreviato.

Il principio

La decisione del GIP che nega l’accesso al rito abbreviato condizionato non può restare priva di qualsiasi sindacato, pena la violazione dell’art. 24 Cost. Il giudice del dibattimento può riesaminare il rigetto e, se ingiustificato, celebrare egli stesso il rito abbreviato, con risparmio di tempo e risorse processuali.

Domande e risposte

Che cos’è il giudizio abbreviato condizionato?

L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato subordinandolo all’integrazione del materiale probatorio con un atto specifico (es. una perizia psichiatrica). Il giudice ammette il rito solo se ritiene l’integrazione necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale.

Qual era il problema prima di questa sentenza?

Se il GIP rigettava la richiesta di abbreviato condizionato, l’imputato non aveva alcun rimedio: non poteva riproporre la richiesta in dibattimento e perdeva definitivamente il diritto alla riduzione di pena prevista per il rito speciale.

Come cambia la situazione dopo la sentenza n. 169/2003?

L’imputato il cui abbreviato condizionato sia stato ingiustamente rigettato può riproporre la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice del dibattimento può valutare il rigetto e, se lo ritiene ingiustificato, disporre e celebrare il giudizio abbreviato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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