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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 291 del codice civile che vieta l’adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi minorenni. La questione era già stata respinta con le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996 e non sono stati prospettati argomenti nuovi.
Di cosa si tratta
Un uomo con una figlia minorenne nata dal suo matrimonio in corso voleva adottare la figlia maggiorenne della moglie, stabilmente inserita nel nucleo familiare da circa vent’anni. Il codice civile vieta l’adozione di persone maggiorenni da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni.
La questione di legittimità costituzionale
Viene impugnato l’art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede l’adozione di maggiorenne da parte di chi abbia discendenti minorenni, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione. Il rimettente era la Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: le precedenti sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996 avevano già esaminato e rigettato questioni analoghe. La sentenza di Cassazione n. 354/1999 richiamata dal rimettente riguarda una fattispecie diversa e non costituisce elemento di novità sufficiente a mutare l’orientamento.
Il principio
L’adozione di persone maggiorenni mantiene la sua funzione tradizionale di «procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura». I figli minorenni dell’adottante non possono esprimere l’assenso richiesto dalla legge, sicché il divieto non è irragionevole.
Domande e risposte
Perché il codice civile richiede il consenso dei figli per l’adozione di maggiorenni?
L’adozione di un maggiorenne produce effetti patrimoniali (come i diritti successori) che incidono direttamente sui figli già esistenti. Il legislatore ha ritenuto che questi debbano poter valutare le conseguenze e prestare o negare il proprio assenso.
I figli minorenni possono mai acconsentire all’adozione del genitore?
No: i minorenni non hanno la capacità giuridica di esprimere l’assenso richiesto. La Corte aveva in precedenza ammesso una deroga solo per i figli maggiorenni incapaci di esprimere la volontà, non per i minorenni.
Qual è la differenza tra adozione di maggiorenni e adozione di minorenni?
L’adozione dei minorenni è finalizzata al superiore interesse del minore e ha effetti radicalmente diversi. L’adozione dei maggiorenni conserva invece la funzione originaria di continuazione del nome e trasmissione del patrimonio familiare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 30 della Costituzione — diritti e doveri dei genitori
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