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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Molise che invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Costituzione riserva allo Stato la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Una legge della Regione Molise è intervenuta in questi ambiti, suscitando l’impugnazione del Governo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e all’art. 118 della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.
Il principio
La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: una legge regionale che vi intervenga eccede le proprie attribuzioni ed è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato incostituzionale l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.
Perché la norma regionale è illegittima?
Perché ha invaso ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato: funzioni fondamentali degli enti locali e tutela dell’ambiente.
Quali parametri costituzionali sono stati violati?
L’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e l’art. 118 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma: competenza esclusiva statale su funzioni locali e ambiente
- Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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