Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara la manifesta infondatezza sulla competenza territoriale (foro della commessa violazione) per le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 22 della legge n. 689/1981, e la manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. e per la questione sull’art. 23 (mancata comparizione: irrilevante perché l’opponente era comparso).

Di cosa si tratta

Un residente a Porto Santo Stefano aveva ricevuto una sanzione per sosta irregolare a Napoli e aveva proposto opposizione ad Orbetello (suo luogo di residenza), eccependo l’incostituzionalità della norma che obbligava a ricorrere al giudice del luogo della commessa violazione (Napoli). Il Giudice di pace di Orbetello aveva sollevato questione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Orbetello ha sollevato questione sugli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione: il foro della commessa violazione renderebbe oneroso l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore residente in altra città.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: (a) manifesta infondatezza per la questione sull’art. 22 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (già decisa con ordinanze precedenti); (b) manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. (immotivato); (c) manifesta inammissibilità per la questione sull’art. 23 (irrilevante perché l’opponente era comparso). Si aggiunge che la sentenza n. 98/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 22 nella parte in cui non consentiva l’uso del servizio postale per l’opposizione.

Il principio

Il criterio del foro della commessa violazione per le opposizioni a sanzioni amministrative non è di per sé incostituzionale; la questione sulla mancata comparizione è irrilevante se l’opponente è effettivamente comparso.

Domande e risposte

Dove si propone l’opposizione a una sanzione amministrativa?

Davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 (ora in parte modificati).

Cosa è cambiato con la sentenza n. 98/2004?

La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 22 che non consentiva l’utilizzo del servizio postale per depositare l’opposizione, eliminando la necessità di recarsi fisicamente al tribunale per depositare il ricorso.

Cosa accade se l’opponente non compare alla prima udienza?

In base all’art. 23 della legge n. 689/1981, il giudice convalida il provvedimento sanzionatorio e pone le spese successive all’opposizione a carico dell’opponente assente, salvo giustificato motivo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.