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La Corte dichiara la manifesta infondatezza sulla competenza territoriale (foro della commessa violazione) per le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 22 della legge n. 689/1981, e la manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. e per la questione sull’art. 23 (mancata comparizione: irrilevante perché l’opponente era comparso).
Di cosa si tratta
Un residente a Porto Santo Stefano aveva ricevuto una sanzione per sosta irregolare a Napoli e aveva proposto opposizione ad Orbetello (suo luogo di residenza), eccependo l’incostituzionalità della norma che obbligava a ricorrere al giudice del luogo della commessa violazione (Napoli). Il Giudice di pace di Orbetello aveva sollevato questione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Orbetello ha sollevato questione sugli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione: il foro della commessa violazione renderebbe oneroso l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore residente in altra città.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: (a) manifesta infondatezza per la questione sull’art. 22 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (già decisa con ordinanze precedenti); (b) manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. (immotivato); (c) manifesta inammissibilità per la questione sull’art. 23 (irrilevante perché l’opponente era comparso). Si aggiunge che la sentenza n. 98/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 22 nella parte in cui non consentiva l’uso del servizio postale per l’opposizione.
Il principio
Il criterio del foro della commessa violazione per le opposizioni a sanzioni amministrative non è di per sé incostituzionale; la questione sulla mancata comparizione è irrilevante se l’opponente è effettivamente comparso.
Domande e risposte
Dove si propone l’opposizione a una sanzione amministrativa?
Davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 (ora in parte modificati).
Cosa è cambiato con la sentenza n. 98/2004?
La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 22 che non consentiva l’utilizzo del servizio postale per depositare l’opposizione, eliminando la necessità di recarsi fisicamente al tribunale per depositare il ricorso.
Cosa accade se l’opponente non compare alla prima udienza?
In base all’art. 23 della legge n. 689/1981, il giudice convalida il provvedimento sanzionatorio e pone le spese successive all’opposizione a carico dell’opponente assente, salvo giustificato motivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e parità di trattamento
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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