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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 22, primo comma, della legge n. 689/1981, che fissa la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione per l’opposizione a sanzione amministrativa, senza prevedere un foro alternativo presso la residenza dell’opponente.
Di cosa si tratta
Tarcisio Battolu, residente a Segni (Roma), aveva ricevuto un verbale per una violazione del codice della strada contestata dal Comune di Roma. Per impugnare la multa (pari a 39,02 euro) avrebbe dovuto presentarsi almeno due volte al Giudice di pace di Roma, sostenendo costi di trasferta e giorni di lavoro persi ben superiori al valore della sanzione. Il Giudice di pace di Segni aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che impediva di radicare il giudizio di opposizione presso il giudice del luogo di residenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Segni ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedeva la competenza del giudice del luogo di residenza dell’opponente come foro alternativo a quello del luogo della violazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di fissare la competenza in base al luogo della violazione rispondesse a criteri di ragionevolezza (vicinanza alle prove e agli organi accertatori), rientrando nella discrezionalità legislativa in materia di organizzazione giudiziaria. Il sacrificio del diritto di difesa non era sproporzionato al punto da renderlo costituzionalmente rilevante.
Il principio
La scelta legislativa di individuare il foro per l’opposizione a sanzione amministrativa nel luogo della commissione dell’illecito è ragionevole e non viola il diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto tale criteri risponde all’esigenza di vicinanza alle prove; eventuali difficoltà pratiche per l’opponente non costituiscono di per sé violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Come funziona l’opposizione a una multa del codice della strada?
Chi riceve un verbale per infrazione al codice della strada può fare opposizione al Giudice di pace del luogo in cui è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Il Giudice di pace decide in camera di consiglio o in udienza.
La Corte ha poi cambiato orientamento su questo tema?
Sì: la legislazione è stata successivamente modificata. Il d.lgs. n. 150/2011 (riforma del processo civile) ha introdotto fori alternativi in materia di opposizione a sanzioni amministrative, consentendo all’opponente di rivolgersi anche al giudice del proprio luogo di residenza.
Cosa prevede l’art. 113 della Costituzione in questo ambito?
L’art. 113 Cost. garantisce la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Per la Corte, la regola del foro della violazione non esclude l’accesso alla tutela, pur rendendo più oneroso l’esercizio del diritto.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro atti della PA
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