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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva corsi regionali di formazione per massaggiatori-capo bagnino: la materia delle professioni sanitarie ausiliarie rientra nella legislazione concorrente e la Regione non può legiferare senza rispettare i principi fondamentali statali.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva approvato la legge 23 gennaio 2004, n. 2, che affidava alla Regione l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Il Governo ha impugnato la legge per invasione della competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge regionale Abruzzo n. 2/2004, sostenendo che la materia delle professioni sanitarie ausiliarie rientra nella legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Regione avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale vigente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale Abruzzo n. 2/2004. La materia rientra nella potestà legislativa concorrente e la Regione ha legiferato senza rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, dettando una disciplina autonoma sull’abilitazione professionale sanitaria ausiliaria.
Il principio
Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono esercitare la loro competenza legislativa solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. In difetto di nuova legislazione statale di principio, tali principi si ricavano dalla legislazione statale vigente.
Domande e risposte
Perché la formazione dei massaggiatori è competenza concorrente?
L’art. 117, terzo comma, Cost. include nelle materie di competenza concorrente sia le “professioni” sia la “tutela della salute”. I massaggiatori degli stabilimenti idroterapici sono professioni sanitarie ausiliarie, soggette a disciplina statale di principio.
Cosa avrebbe dovuto fare la Regione?
Rispettare i principi fondamentali ricavabili dal d.lgs. n. 229/1999 e dalla legislazione statale vigente sulle professioni sanitarie ausiliarie, anché in assenza di nuova normativa di principio specificamente dettata.
Con questa sentenza, la Regione non può più formare i massaggiatori?
La Regione può legiferare in questa materia, ma deve rispettare i principi fondamentali statali. La legge era incostituzionale perché agiva come se la Regione avesse competenza esclusiva, senza alcun richiamo alla normativa statale di principio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni; la legislazione concorrente è il parametro centrale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.