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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 25 della legge n. 157 del 1992 in materia di Fondo di garanzia per le vittime della caccia: la stessa disposizione era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 470 del 2000, rendendo la questione priva di oggetto.
Di cosa si tratta
La legge sulla protezione della fauna selvatica prevede un Fondo di garanzia per le vittime di incidenti venatori. Il Tribunale di Teramo, in un giudizio civile di risarcimento danni da incidente venatorio, ha rilevato che la disposizione non prevedeva l’intervento del Fondo quando la compagnia assicuratrice del cacciatore responsabile è posta in liquidazione coatta amministrativa, a differenza di quanto previsto per l’assicurazione obbligatoria autoveicoli.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Teramo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso di liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: la disposizione impugnata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 470 del 2000. Sollevare la stessa questione su una norma già eliminata dall’ordinamento è inammissibile.
Il principio
Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale dalla Corte in una precedente pronuncia: il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente gli effetti di quella sentenza.
Domande e risposte
Cosa aveva deciso la Corte con la sentenza n. 470 del 2000?
La Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non prevedeva l’intervento del Fondo in caso di liquidazione coatta della compagnia assicuratrice, assimilando la disciplina a quella dell’assicurazione obbligatoria autoveicoli.
Il giudice rimettente avrebbe potuto non sollevare la questione?
Sì. Una volta che la norma è stata dichiarata incostituzionale, il giudice può direttamente disapplicarla o applicare la norma quale risultante dalla sentenza della Corte, senza necessità di sollevare nuovamente la questione.
In cosa differisce l’assicurazione venatoria da quella autoveicoli quanto alla garanzia del Fondo?
Dopo la sentenza n. 470 del 2000, anche il Fondo di garanzia per le vittime della caccia deve intervenire in caso di insolvenza dell’assicuratore, analogamente al Fondo per le vittime della strada: la disparità che aveva originato la questione è stata così eliminata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra vittime di incidenti venatori e vittime della strada quanto alla garanzia del Fondo
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, richiamato per l’impossibilità del danneggiato di ottenere tutela giurisdizionale effettiva in caso di insolvenza dell’assicuratore
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