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La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione: il reato di omessa convocazione dell’assemblea (art. 2630, secondo comma, n. 2, c.c.) è stato trasformato in illecito amministrativo dal d.lgs. n. 61 del 2002, che ha anche fissato il termine di trenta giorni per la convocazione in assenza di previsione diversa.
Di cosa si tratta
Gli amministratori di una società per azioni sono obbligati a convocare «senza indugio» l’assemblea dei soci quando le perdite riducono il capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.). Il mancato rispetto di quest’obbligo era sanzionato penalmente dall’art. 2630 c.c. Il Tribunale di Napoli dubitava che il termine «senza indugio» fosse sufficientemente determinato da consentire una precisa individuazione del comportamento vietato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 2630, secondo comma, n. 2, e 2446, primo comma, c.c., in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che la locuzione «senza indugio» non definisse con sufficiente precisione il momento oltre il quale scatta la sanzione penale, con violazione del principio di determinatezza della legge penale.
La decisione della Corte
Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.lgs. n. 61 del 2002 (riforma del diritto societario), che ha trasformato l’omessa convocazione dell’assemblea da reato a illecito amministrativo e ha fissato il termine di trenta giorni dalla conoscenza del presupposto, ove la legge o lo statuto non prevedano un termine espresso. La Corte ha quindi restituito gli atti al giudice rimettente per valutare se la questione mantenga rilevanza alla luce del nuovo diritto.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica normativa che incide sull’oggetto della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione originaria alla luce dello jus superveniens.
Domande e risposte
Cosa è cambiato con il d.lgs. n. 61 del 2002 in materia di omessa convocazione?
L’illecito è stato depenalizzato: non costituisce più reato ma illecito amministrativo. Il nuovo art. 2631 c.c. ha fissato il termine di trenta giorni dalla conoscenza del presupposto, risolvendo il problema di determinatezza denunciato dal Tribunale di Napoli.
Cosa significa che la Corte restituisce gli atti al giudice?
La Corte non entra nel merito della questione ma richiede al giudice rimettente di verificare se, alla luce della nuova normativa, la questione sia ancora rilevante per il giudizio principale. Se il nuovo art. 2631 c.c. si applica retroattivamente, la questione originaria potrebbe essere divenuta irrilevante.
Il principio di determinatezza in materia penale che cos’è?
L’art. 25, secondo comma, Cost. esige che la fattispecie penale descriva con sufficiente precisione il comportamento vietato, così da consentire al cittadino di conoscere in anticipo quali condotte siano punibili. Termini indeterminati come «senza indugio» possono sollevare dubbi di conformità a questo principio.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità e determinatezza in materia penale, invocato per censurare l’indeterminatezza del termine «senza indugio» nella norma impugnata
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