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La Corte esamina disposizioni della legge finanziaria 2002 su agricoltura, caccia e servizi pubblici locali. Dichiara parzialmente incostituzionali gli artt. 52, comma 83, e 60, comma 1, lett. d), per invasione della competenza regionale. Le questioni sugli artt. 59 e 67 vengono dichiarate non fondate.
Di cosa si tratta
Le Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria impugnarono disposizioni della legge finanziaria 2002 relative al fondo per i rischi agricoli (art. 52, c. 83), alla disciplina della caccia (art. 59), all’affidamento dei servizi pubblici locali (art. 60, c. 1, lett. d)) e ad altri profili (art. 67), contestando l’invasione della competenza legislativa regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni impugnarono gli artt. 52, comma 83; 59; 60, comma 1, lett. d); e 67 della l. 448/2001 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, per violazione del riparto di competenze legislative.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 52, comma 83, e 60, comma 1, lett. d), nella misura in cui invadono la competenza regionale senza un adeguato titolo di competenza statale. Dichiara non fondate le questioni sugli artt. 59 e 67.
Il principio
Lo Stato non può attribuire a propri ministri poteri regolamentari o di gestione in materie rientranti nella competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, né determinare unilateralmente la quota di fondi da destinare a specifici obiettivi senza il coinvolgimento delle Regioni stesse.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 52, comma 83, della legge finanziaria 2002?
Attribuiva al Ministro delle politiche agricole il potere di disciplinare le modalità operative del fondo per la copertura dei rischi agricoli e di determinarne annualmente la quota per azioni di mutualità.
Perché la questione sull’art. 60, comma 1, lett. d), è stata accolta?
Perché la norma disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali in modo da esautorare la competenza regionale, senza che lo Stato avesse un titolo di competenza esclusiva in materia.
Perché le questioni su caccia (art. 59) e art. 67 sono state respinte?
Perché la Corte ha ritenuto che tali disposizioni rientrassero nell’esercizio della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente o di principi fondamentali di materie concorrenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà
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