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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione della Regione Emilia-Romagna sull’art. 4, comma 1, del d.l. 112/2008, che prevede fondi per investimenti produttivi ad alto contenuto innovativo. La norma è puramente programmatica e non stanzia risorse né incide sulle competenze regionali.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato in via principale l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata prevedeva la possibilità di istituire fondi per investimenti produttivi ad alto contenuto innovativo, senza però stanziare risorse specifiche né vincolarne la destinazione. I parametri erano gli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e il principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione sosteneva che la norma, disponendo forme di sostegno agli investimenti in settori di competenza regionale concorrente o residuale, violasse il riparto di competenze legislative e il principio di leale collaborazione, non prevedendo alcun coinvolgimento delle Regioni.

La decisione della Corte

La questione è non fondata. La norma censurata ha carattere meramente programmatico: si limita a enunciare la mera possibilità di istituire fondi per investimenti innovativi, senza stanziare risorse, senza individuare settori specifici e senza dettare discipline operative che possano ledere competenze regionali. Una norma di questo tenore non è idonea a produrre effetti concreti sulle attribuzioni delle Regioni.

Il principio

Una norma statale di carattere meramente programmatico, che si limita a enunciare la possibilità di adottare future misure e non stanzia risorse né detta discipline operative, non può ledere le competenze legislative regionali, in quanto priva di efficacia precettiva immediata.

Domande e risposte

Cosa si intende per “norma programmatica”?

Una norma programmatica esprime un indirizzo politico o una finalità da perseguire, senza creare diritti, obblighi o attribuire risorse immediate. Produce effetti giuridici solo se seguita da ulteriori provvedimenti attuativi.

Perché le Regioni temevano la norma sugli investimenti innovativi?

Perché le politiche industriali e di sostegno agli investimenti produttivi rientrano in parte nelle competenze regionali concorrenti o residuali. Qualora la norma avesse stanziato risorse vincolate senza coinvolgere le Regioni, avrebbe potuto configurare una violazione del principio di leale collaborazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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