Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione della Regione Emilia-Romagna sull’art. 4, comma 1, del d.l. 112/2008, che prevede fondi per investimenti produttivi ad alto contenuto innovativo. La norma è puramente programmatica e non stanzia risorse né incide sulle competenze regionali.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato in via principale l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata prevedeva la possibilità di istituire fondi per investimenti produttivi ad alto contenuto innovativo, senza però stanziare risorse specifiche né vincolarne la destinazione. I parametri erano gli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione sosteneva che la norma, disponendo forme di sostegno agli investimenti in settori di competenza regionale concorrente o residuale, violasse il riparto di competenze legislative e il principio di leale collaborazione, non prevedendo alcun coinvolgimento delle Regioni.
La decisione della Corte
La questione è non fondata. La norma censurata ha carattere meramente programmatico: si limita a enunciare la mera possibilità di istituire fondi per investimenti innovativi, senza stanziare risorse, senza individuare settori specifici e senza dettare discipline operative che possano ledere competenze regionali. Una norma di questo tenore non è idonea a produrre effetti concreti sulle attribuzioni delle Regioni.
Il principio
Una norma statale di carattere meramente programmatico, che si limita a enunciare la possibilità di adottare future misure e non stanzia risorse né detta discipline operative, non può ledere le competenze legislative regionali, in quanto priva di efficacia precettiva immediata.
Domande e risposte
Cosa si intende per “norma programmatica”?
Una norma programmatica esprime un indirizzo politico o una finalità da perseguire, senza creare diritti, obblighi o attribuire risorse immediate. Produce effetti giuridici solo se seguita da ulteriori provvedimenti attuativi.
Perché le Regioni temevano la norma sugli investimenti innovativi?
Perché le politiche industriali e di sostegno agli investimenti produttivi rientrano in parte nelle competenze regionali concorrenti o residuali. Qualora la norma avesse stanziato risorse vincolate senza coinvolgere le Regioni, avrebbe potuto configurare una violazione del principio di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione — competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, parametri del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.