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La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge regionale marchigiana che interpretava autenticamente la propria disciplina sul condono edilizio. Nella parte in cui escludeva dall’ambito di applicazione del divieto di sanatoria alcune opere abusive realizzate in contrasto con vincoli di inedificabilità previsti dalla legge statale, la regione eccedeva dai principi fondamentali in materia di governo del territorio.
Di cosa si tratta
Il condono edilizio del 2003 (art. 32 d.l. n. 269/2003) aveva consentito la sanatoria di alcune tipologie di abusi edilizi. La legge regionale marchigiana n. 23/2004 aveva escluso dalla sanatoria le opere in contrasto con certi vincoli di inedificabilità. La successiva legge regionale n. 11/2008 aveva interpretato autenticamente tale esclusione, precisando che si applicava anche ai vincoli sopravvenuti alle opere abusive. Il Governo ha impugnato questa interpretazione autentica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Marche n. 11/2008, in riferimento agli artt. 117, primo comma, secondo comma lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Contestava che la norma regionale si ponesse in contrasto con la disciplina statale sul condono, di competenza esclusiva statale, e con i principi fondamentali in materia di governo del territorio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: specificamente nella parte in cui il testo della legge estendeva l’esclusione dalla sanatoria anche ai vincoli previsti dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 (norma statale che fissa autonomamente i limiti del condono). Su quel punto la regione aveva invaso la competenza statale in materia di principi fondamentali del governo del territorio (art. 117, co. 3, Cost.). Ha invece dichiarato non fondate le censure relative agli artt. 117, co. 1 e 117, co. 2, lett. l).
Il principio
Le regioni possono disciplinare il condono edilizio nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di governo del territorio, ma non possono modificare o reinterpretare autenticamente i limiti fissati dalla legge statale di principio. Quando la norma regionale interferisce con i criteri posti dal legislatore statale nel decreto-legge n. 269/2003, eccede dalla competenza regionale.
Domande e risposte
Le regioni possono intervenire sul condono edilizio?
Sì, nella misura in cui esercitano la propria competenza concorrente in materia di governo del territorio: possono restringere (ma non ampliare) le possibilità di sanatoria rispetto a quanto previsto dalla legge statale. Non possono invece modificare i criteri che la stessa legge statale ha fissato come inderogabili.
Cosa è una legge di interpretazione autentica?
È una legge con cui il legislatore (statale o regionale) chiarisce il significato di una propria disposizione precedente, con effetto retroattivo. La Corte costituzionale le sottopone a controllo particolarmente rigoroso, soprattutto quando producono effetti sostanzialmente innovativi mascherati da interpretazione.
Cosa si intende per vincolo di inedificabilità assoluta?
È un vincolo (idrogeologico, paesaggistico, ambientale ecc.) che impedisce in modo assoluto la realizzazione di costruzioni in una certa area. Le opere realizzate in contrasto con tali vincoli sono in linea di principio insanabili, anche attraverso il condono.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e regioni; terzo comma: governo del territorio come materia concorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.