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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 214 del codice della strada e infondatezza manifesta per quelle sull’art. 126 comma 7. Il fermo del veicolo per due mesi come sanzione accessoria alla guida con patente scaduta è rigoroso ma non irragionevole.
Di cosa si tratta
Più giudici di pace avevano messo in discussione la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, prevista per chi guida con la patente scaduta. La sanzione è fissa, senza possibilità di modulazione da parte del giudice, e continua anche dopo che il conducente ha rinnovato la patente.
La questione di legittimità costituzionale
Vengono impugnati l’art. 126 comma 7 e l’art. 214 commi 1 e 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione. I rimettenti erano i Giudici di pace di Conegliano, Sorgono e Cividale del Friuli.
La decisione della Corte
Sull’art. 214: inammissibile, perché i giudici rimettenti avevano già restituito i veicoli, dimostrando di ritenere possibile un’interpretazione diversa. Sull’art. 126 comma 7: manifestamente infondata; il fermo fisso per guida con patente scaduta è assai rigoroso ma non irragionevole, essendo coerente con la finalità di risposta immediata alle condotte potenzialmente pericolose sulla strada.
Il principio
La determinazione delle sanzioni amministrative, anche in misura fissa, rientra nella discrezionalità legislativa. La Corte non può rimodulare le scelte punitive del legislatore se queste non raggiungono la soglia della manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Quanto dura il fermo amministrativo per guida con patente scaduta?
L’art. 19 del d.lgs. n. 507/1999 ha introdotto un fermo amministrativo del veicolo della durata di due mesi, in aggiunta alla sanzione pecuniaria. La durata è fissa, indipendentemente dalla gravità del caso concreto e dall’avvenuto rinnovo della patente.
Perché la questione sull’art. 214 è stata dichiarata inammissibile?
I giudici di pace rimettenti avevano già restituito i veicoli sequestrati durante il giudizio di opposizione, dimostrando di ritenere possibile una lettura della norma diversa da quella censurata.
Il fermo del veicolo viola la libertà personale ex art. 13 Cost.?
No. La Corte ribadisce che l’art. 13 Cost. tutela la libertà fisica della persona, non i beni patrimoniali. Il fermo di un veicolo è una misura patrimoniale che non incide sulla libertà personale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale
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