Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi del Governo contro la legge del Piemonte che istituisce il «Fattore famiglia». La Regione, accanto all’ISEE statale, può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, esercitando una competenza residuale in materia di servizi sociali.
Di cosa si tratta
Per accedere a molte prestazioni sociali si usa l’ISEE, l’indicatore della situazione economica disciplinato dallo Stato. Il Piemonte ha introdotto il «Fattore famiglia», un criterio aggiuntivo che valorizza la composizione del nucleo familiare. Il Governo ha impugnato la legge regionale, ritenendola in contrasto con la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 3, comma 1, lettera a), e l’art. 4 della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la prima «nei sensi di cui in motivazione», la seconda in via piena. La legge regionale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.
Il principio
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., non esaurisce la disciplina delle materie cui accede: oltre il livello essenziale garantito su tutto il territorio nazionale si riespande la competenza residuale regionale sui servizi sociali, che legittima criteri ulteriori di tutela come il «Fattore famiglia».
Domande e risposte
Una Regione può aggiungere criteri propri all’ISEE?
Sì: la Corte conferma che, oltre il livello essenziale fissato dallo Stato, la Regione può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari nell’ambito dei servizi sociali.
Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?
Sono lo standard minimo di prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il «Fattore famiglia» sostituisce l’ISEE?
No: lo affianca. Resta comunque salva la valutazione della condizione economica del nucleo familiare tramite l’ISEE.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — livelli essenziali delle prestazioni e competenza residuale regionale sui servizi sociali.
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