Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 112 del Testo unico spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). Il giudice voleva introdurre una nuova ipotesi di revoca del gratuito patrocinio quando la persona offesa è poi condannata per calunnia, ma una simile aggiunta è troppo «manipolativa» e spetta solo al legislatore.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di farsi difendere gratuitamente. Una donna, ammessa al beneficio come persona offesa di una presunta violenza sessuale, era stata poi condannata per calunnia, avendo accusato un innocente. Il giudice di Macerata riteneva ingiusto che lo Stato dovesse comunque pagare il suo difensore e chiedeva alla Corte di prevedere la revoca del beneficio in questi casi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la revoca dell’ammissione al patrocinio quando viene acclarata la mancanza della veste di persona offesa. A sollevare la questione è stato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Pur riconoscendo che in caso di condotta calunniosa vengono meno le ragioni di tutela, ha osservato che la richiesta era «fortemente manipolativa»: avrebbe introdotto una nuova ipotesi di revoca e una distinzione tra i soggetti del processo penale che il legislatore non ha voluto. In materia processuale, dove la discrezionalità del legislatore è ampia, la Corte non può sostituirsi ad esso.
Il principio
In una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa, come quella processuale, la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni che le chiedono pronunce a forte tasso di manipolatività, cioè di creare nuove regole al posto del Parlamento.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice alla Corte?
Di prevedere la revoca del gratuito patrocinio per la persona offesa successivamente condannata per calunnia in relazione agli stessi fatti.
Perché la Corte non ha accolto la questione?
Perché introdurre una simile ipotesi avrebbe richiesto una scelta riservata al legislatore: la pronuncia richiesta era troppo «manipolativa».
Significa che lo Stato deve sempre pagare in questi casi?
Allo stato della normativa sì: spetta eventualmente al legislatore introdurre una nuova causa di revoca.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di ragionevolezza e uguaglianza invocato dal giudice rimettente
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