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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2738 del codice civile in materia di falso giuramento. Il Tribunale di Bergamo non ha indicato i parametri costituzionali violati né motivato sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza: carenze che rendono la questione inammissibile.

Di cosa si tratta

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una persona che, nel corso di un giuramento in giudizio, aveva negato la propria firma su un documento. A seguito di condanna per falso giuramento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento), la società agiva per il risarcimento dei danni. Il giudice si interrogava se la sentenza di patteggiamento fosse equiparabile alla “condanna penale per falso giuramento” che legittima il giudice civile a conoscere del reato ai fini risarcitori.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bergamo ha impugnato l’art. 2738, comma 2, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento dei danni dopo una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il rimettente non ha però indicato alcun parametro costituzionale violato.

La decisione della Corte

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per tre concorrenti ragioni: 1) omessa indicazione dei parametri costituzionali; 2) assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 3) omessa motivazione sulla rilevanza. La Corte aggiunge che il rimettente aveva anche trascurato di valutare il primo periodo dell’art. 2738, comma 2, c.c. e l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che equipara la sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve sempre indicare i parametri costituzionali violati e fornire un’adeguata motivazione sia sulla rilevanza della questione nel giudizio principale sia sulla non manifesta infondatezza. La mancanza anche di uno solo di questi elementi rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Quando il giudice civile può conoscere del falso giuramento ai fini del risarcimento?

Ai sensi dell’art. 2738, comma 2, c.c., quando vi è stata una condanna penale per falso giuramento (art. 371 c.p.). La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), in base all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., è equiparata a una condanna, salvo diverse disposizioni di legge.

Quali sono i requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

Il giudice deve: a) identificare la norma da impugnare; b) indicare i parametri costituzionali che ritiene violati; c) motivare la rilevanza della questione nel giudizio in corso; d) motivare la non manifesta infondatezza, ossia spiegare perché la norma potrebbe essere incostituzionale.

La Corte ha chiarito come interpretare l’art. 2738 c.c. in caso di patteggiamento?

Sì, in via incidentale: la Corte ha indicato che il combinato disposto dell’art. 2738, comma 2, primo periodo, c.c. e dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. potrebbe già consentire al giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento quando sia intervenuta sentenza di patteggiamento.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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