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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, del codice penale nella parte in cui non include il reato di cui all’art. 374-bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni destinate all’autorità giudiziaria) tra quelli coperti dall’esimente per i prossimi congiunti. La scelta è rimessa al legislatore e non viola la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 384, primo comma, c.p. prevede una speciale esimente per chi commette determinati reati per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da grave danno. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri aveva sollevato questione se tale esimente si applicasse anche al reato di cui all’art. 374-bis c.p., che punisce le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Velletri dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità dell’art. 384, primo comma, c.p. nella parte in cui non estende l’esimente al reato di cui all’art. 374-bis c.p. Il rimettente sosteneva che l’esclusione creasse una disparità di trattamento irragionevole.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La scelta del legislatore di limitare l’esimente a determinati reati rientra nella sua discrezionalità e non contrasta con i parametri costituzionali evocati. Non vi è una violazione del principio di uguaglianza né del diritto di difesa né del giusto processo.

Il principio

L’individuazione delle fattispecie alle quali applicare le esimenti speciali del codice penale è rimessa alla discrezionalità legislativa e non è sindacabile dalla Corte costituzionale, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.

Domande e risposte

Chi può invocare l’esimente dell’art. 384 c.p.?

Chi ha commesso uno dei reati tassativamente elencati dalla norma per la necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore.

Il reato di false attestazioni ex art. 374-bis c.p. è quindi sempre punibile anche se commesso per proteggere un familiare?

Sì, secondo questa pronuncia l’esimente non si estende al reato ex art. 374-bis c.p. La disciplina rimane come prevista dal codice senza estensioni analogiche.

Può il legislatore modificare l’art. 384 c.p. includendo l’art. 374-bis?

Sì. La Corte non esclude tale intervento del legislatore; semplicemente afferma che l’attuale formulazione non è incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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