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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in tema di esenzione IRPEF sulle pensioni privilegiate militari ordinarie «comunii». Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Un maresciallo dell’Esercito in congedo aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione privilegiata ordinaria «militare comune» percepita, invocando l’esenzione prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973. La Commissione tributaria di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estende l’esenzione anche a tale categoria di pensioni, denunciando violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevede l’esenzione IRPEF per le pensioni privilegiate ordinarie «militari comuni». Parametri: artt. 3 e 53 Cost. Rimettente: Commissione tributaria di primo grado di Trento (ord. 11 ottobre 2004).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha illustrato sufficientemente in quale misura la norma impugnata debba trovare applicazione nel giudizio principale, né ha spiegato perché la soluzione della questione inciderebbe sull’esito della controversia.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della norma nel giudizio a quo, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio incidentale di costituzionalità.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo adeguato come e perché la norma impugnata dovesse applicarsi nel caso concreto (difetto di motivazione sulla rilevanza).
Cos’è la pensione privilegiata militare comune?
È la pensione corrisposta ai militari che abbiano contratto infermità in servizio, distinta dalla pensione privilegiata «tabellare» di natura risarcitoria per cause di guerra o servizio pericoloso.
L’art. 34 d.P.R. 601/1973 esenta tutte le pensioni militari?
No. La norma prevede l’esenzione per le pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» di natura risarcitoria, non per le pensioni privilegiate comuni; questo è il nodo della questione sollevata ma rimasta non esaminata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento tributario
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva e progressività dell’imposizione
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