Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha respinto, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza, le questioni sulle norme che escludono dalle gare d’appalto l’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. La scelta del legislatore risponde a un’utilità sociale e non è arbitraria.
Di cosa si tratta
Nei contratti pubblici, più imprese possono partecipare insieme in un raggruppamento temporaneo (RTI), guidato da un’impresa mandataria. La normativa esclude dalle gare l’impresa mandataria che si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale. Diversi giudici amministrativi hanno dubitato che questa esclusione fosse ragionevole e compatibile con la libertà di iniziativa economica.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 186-bis, quinto e sesto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e l’art. 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici). I parametri evocati erano gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quelle riferite all’art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.) e non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 41 Cost. e all’art. 97 Cost.
Il principio
La tutela della libertà di iniziativa economica non è assoluta: l’art. 41, secondo comma, Cost. consente limiti corrispondenti all’utilità sociale, purché non arbitrari né palesemente incongrui. Escludere dalle gare l’impresa mandataria in concordato persegue l’interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni e alla scelta di un contraente affidabile, in coerenza con il buon andamento.
Domande e risposte
Perché un’impresa in concordato può essere esclusa dalle gare pubbliche?
Perché il legislatore tutela l’interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento del contratto, scegliendo un contraente affidabile; questo limite corrisponde a un’utilità sociale.
La libertà di impresa è un diritto assoluto?
No: l’art. 41 Cost. ammette limiti corrispondenti all’utilità sociale, purché non arbitrari e non palesemente incongrui.
L’esclusione vale per qualsiasi impresa del raggruppamento?
La decisione riguarda specificamente l’impresa mandataria di un RTI in concordato preventivo con continuità aziendale.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e limiti dell’utilità sociale.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.