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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, nei confronti dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale della Liguria.

Di cosa si tratta

Un giudice dell’esecuzione civile ha tentato di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro un’articolazione dell’Agenzia del demanio. Il conflitto tra poteri richiede però che entrambe le parti siano poteri dello Stato legittimati e che la controversia riguardi l’attribuzione di poteri costituzionali, non una semplice contestazione amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale

Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile, nei confronti dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale della Liguria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il conflitto non presentava i requisiti necessari per essere esaminato nel merito.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone parti dotate di legittimazione costituzionale e una controversia sulla titolarità di poteri garantiti dalla Costituzione: in assenza di tali requisiti il ricorso è inammissibile.

Domande e risposte

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché mancavano i requisiti del conflitto tra poteri: la Corte non ha quindi esaminato la fondatezza delle ragioni del giudice ricorrente.

Un giudice può sollevare un conflitto tra poteri?

Sì, in linea di principio l’autorità giudiziaria può essere parte di un conflitto, ma occorre che ricorrano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

L’Agenzia del demanio è un «potere dello Stato»?

La Corte non ha riconosciuto i presupposti del conflitto in questo caso, dichiarando il ricorso inammissibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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