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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in via preliminare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica. La pronuncia decide solo sull’ammissibilità, non sul merito.

Di cosa si tratta

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo costituzionale chiede alla Corte di stabilire a chi spetti un determinato potere. Qui la Corte d’appello di Brescia, esercitando funzioni giurisdizionali, ha promosso un conflitto contro il Senato. La prima fase serve a verificare se il ricorso ha i requisiti minimi per essere esaminato.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, regolato dall’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto è stato promosso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha disposto le comunicazioni e le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio. Si tratta della fase preliminare: il merito del conflitto sarà deciso in un momento successivo.

Il principio

Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (la legittimazione degli organi e la materia del conflitto), senza pregiudicare la decisione finale sul merito.

Domande e risposte

Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato lamenta che un altro abbia invaso le sue competenze costituzionali.

La Corte ha già deciso chi ha ragione?

No: questa ordinanza riguarda solo l’ammissibilità. Il merito sarà deciso dopo la notifica del ricorso al Senato.

Perché serve una fase di ammissibilità?

Per filtrare i ricorsi privi dei requisiti minimi prima di coinvolgere l’altro potere e procedere all’esame nel merito.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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