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La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro la disciplina statale dei distretti produttivi (art. 1, commi 366, 368 e 369 della finanziaria 2006). La materia dei distretti è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni; alcune norme statali di dettaglio, compresa l’istituzione dell’Agenzia per le tecnologie senza intesa con le Regioni, erano incostituzionali.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva disciplinato i «distretti produttivi», aggregazioni volontarie di imprese per lo sviluppo territoriale, attribuendo allo Stato il potere di definirne le caratteristiche con decreto interministeriale e prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un’Agenzia per la diffusione delle tecnologie. Tre Regioni ritenevano che la materia spettasse alla loro competenza residuale.
La questione di legittimità costituzionale
Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art. 1, commi 366, 368 e 369, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 97, 117 (quarto e sesto comma) e 118 Cost., contestando norme di dettaglio in materie di sviluppo economico e politica industriale di competenza residuale regionale, senza previsione di intese con la Conferenza Stato-Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime le disposizioni del comma 368 che, disciplinando l’azione amministrativa in relazione alle imprese partecipanti ai distretti, sostituivano le Regioni con soggetti privati senza prevedere partecipazione regionale, e quelle sull’Agenzia per le tecnologie senza intesa. Ha invece ritenuto non fondate le censure sul comma 366 nella misura in cui definisce i distretti come «libere aggregazioni», materia che coinvolge anche aspetti fiscali di competenza statale.
Il principio
Lo sviluppo economico, il commercio e l’industria sono materie di competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato può intervenire in via sussidiaria solo quando sia necessario un intervento unitario a livello nazionale, ma deve coinvolgere le Regioni attraverso adeguate forme di leale collaborazione (intesa con la Conferenza Stato-Regioni).
Domande e risposte
Cosa sono i distretti produttivi nel diritto italiano?
Sono aggregazioni volontarie di imprese, articolate su un territorio o su una filiera produttiva, che godono di semplificazioni amministrative e fiscali. Dopo la legge finanziaria 2006 e le relative sentenze costituzionali, la disciplina concreta dei distretti è divenuta prevalentemente di competenza regionale.
Quando lo Stato può legiferare in materia di competenza residuale regionale?
Solo attraverso il meccanismo della «chiamata in sussidiarietà» (art. 118, primo comma, Cost.): quando vi è un’esigenza di esercizio unitario a livello nazionale che giustifica l’attrazione della funzione allo Stato. In tal caso, però, deve essere prevista un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Il potere regolamentare statale può disciplinare materie di competenza regionale?
No. L’art. 117, sesto comma, Cost. riserva il potere regolamentare dello Stato alle sole materie di sua competenza legislativa esclusiva. Nelle materie concorrenti e residuali il potere regolamentare spetta alle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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