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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 1, comma 2, della legge 21/2001 sulle misure per ridurre il disagio abitativo. La norma statale non invade le competenze statutarie della Provincia.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione). La Provincia riteneva che la disposizione statale invadesse le proprie competenze legislative e amministrative in materia urbanistica e edilizia, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 2, della l. 21/2001, sostenendo la violazione degli artt. 8 (numeri 10 e 25) e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 526/1987 (estensione dei decreti delegati alle Province autonome).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La legge statale 21/2001 dettava principi fondamentali in materia di edilizia abitativa che, per la loro natura, si imponevano anche alle Province autonome. La norma impugnata non eccedeva la competenza statale di fissazione dei principi fondamentali, né comprimeva la specificità delle competenze provinciali.

Il principio

Anche le Province autonome di Trento e Bolzano, dotate di potestà legislativa primaria in alcune materie, devono rispettare i principi fondamentali desumibili dall’ordinamento statale in settori nei quali sussiste una competenza concorrente o integrativa. Il legislatore statale può dettare principi fondamentali in materia di edilizia abitativa applicabili anche alle autonomie speciali.

Domande e risposte

Quali competenze in materia urbanistica ha la Provincia di Trento?

Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972) attribuisce alla Provincia di Trento potestà legislativa primaria in materia urbanistica (art. 8, n. 5). Ciò le consente di disciplinare l’uso del territorio in modo autonomo, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali.

Cosa prevede la legge 21/2001 sul disagio abitativo?

La legge 8 febbraio 2001, n. 21 introduceva misure per ridurre il disagio abitativo e aumentare l’offerta di alloggi in locazione, attraverso incentivi fiscali, agevolazioni per la costruzione di alloggi a canone concordato e misure di sostegno alle locazioni sociali.

Quando una legge statale si applica alle Province autonome?

Le leggi statali si applicano alle Province autonome quando dettano principi fondamentali che vincolano anche la potestà legislativa primaria provinciale, o quando contengono norme di grande riforma economico-sociale inderogabili. Le Province possono adattare la normativa alle proprie specificità nei limiti consentiti dallo Statuto.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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