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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sulle norme della legge regionale lombarda 21/2000 che riorganizzava gli orari e i turni di servizio delle farmacie. La regione aveva competenza a legiferare in materia e la disciplina non violava la libertà di impresa né il diritto alla salute.

Di cosa si tratta

Il TAR Lombardia, investito di ricorsi proposti da alcune farmacie, aveva dubitato della legittimità costituzionale della legge regionale lombarda 3 aprile 2000, n. 21, che riordinava la normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie, affidando alle ASL competenze amministrative in materia. I ricorrenti ritenevano che la norma comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa delle farmacie.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, lamentando violazione della libertà di iniziativa economica, dell’eguaglianza, del diritto alla salute e del buon andamento della PA.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina regionale degli orari e dei turni delle farmacie è espressione della competenza regionale in materia di commercio e sanità. La limitazione della libertà d’impresa delle farmacie è giustificata dalla necessità di garantire la continuità del servizio farmaceutico come servizio essenziale per la tutela della salute.

Il principio

La farmacia è un’impresa speciale che eroga un servizio di interesse pubblico (la tutela della salute ex art. 32 Cost.). Le regioni possono disciplinare gli orari e i turni di servizio farmaceutico per garantire la continuità del servizio, e ciò non costituisce una violazione irragionevole della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Domande e risposte

Perché le farmacie sono soggette a una disciplina speciale degli orari?

Le farmacie dispensano farmaci e sono presidio sanitario territoriale. La regolazione degli orari e dei turni serve a garantire la copertura del servizio farmaceutico in tutto il territorio, specialmente di notte e nei giorni festivi, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Qual è la competenza delle regioni sulla disciplina delle farmacie?

Le regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute. Possono regolamentare l’organizzazione dei servizi farmaceutici (orari, turni, guardia notturna), purché rispettino i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di farmaci e assistenza farmaceutica.

L’art. 41 Cost. tutela le farmacie come imprese?

Sì, le farmacie esercitano un’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. Tuttavia la libertà d’impresa può essere limitata dall’utilità sociale (art. 41, secondo comma, Cost.). La garanzia del servizio farmaceutico essenziale è una legittima finalità d’interesse generale che giustifica le restrizioni di orario.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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