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La Corte dichiara non fondata la questione sulle norme della legge regionale lombarda 21/2000 che riorganizzava gli orari e i turni di servizio delle farmacie. La regione aveva competenza a legiferare in materia e la disciplina non violava la libertà di impresa né il diritto alla salute.
Di cosa si tratta
Il TAR Lombardia, investito di ricorsi proposti da alcune farmacie, aveva dubitato della legittimità costituzionale della legge regionale lombarda 3 aprile 2000, n. 21, che riordinava la normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie, affidando alle ASL competenze amministrative in materia. I ricorrenti ritenevano che la norma comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa delle farmacie.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, lamentando violazione della libertà di iniziativa economica, dell’eguaglianza, del diritto alla salute e del buon andamento della PA.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina regionale degli orari e dei turni delle farmacie è espressione della competenza regionale in materia di commercio e sanità. La limitazione della libertà d’impresa delle farmacie è giustificata dalla necessità di garantire la continuità del servizio farmaceutico come servizio essenziale per la tutela della salute.
Il principio
La farmacia è un’impresa speciale che eroga un servizio di interesse pubblico (la tutela della salute ex art. 32 Cost.). Le regioni possono disciplinare gli orari e i turni di servizio farmaceutico per garantire la continuità del servizio, e ciò non costituisce una violazione irragionevole della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.
Domande e risposte
Perché le farmacie sono soggette a una disciplina speciale degli orari?
Le farmacie dispensano farmaci e sono presidio sanitario territoriale. La regolazione degli orari e dei turni serve a garantire la copertura del servizio farmaceutico in tutto il territorio, specialmente di notte e nei giorni festivi, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Qual è la competenza delle regioni sulla disciplina delle farmacie?
Le regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute. Possono regolamentare l’organizzazione dei servizi farmaceutici (orari, turni, guardia notturna), purché rispettino i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di farmaci e assistenza farmaceutica.
L’art. 41 Cost. tutela le farmacie come imprese?
Sì, le farmacie esercitano un’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost. Tuttavia la libertà d’impresa può essere limitata dall’utilità sociale (art. 41, secondo comma, Cost.). La garanzia del servizio farmaceutico essenziale è una legittima finalità d’interesse generale che giustifica le restrizioni di orario.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
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