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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte risolve il conflitto tra la Regione Sardegna e i giudici ordinari: spetta allo Stato (e ai suoi organi giurisdizionali) giudicare sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di consigliere regionale sardo e sulla conseguente decadenza.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva proposto tre distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando provvedimenti del Tribunale e della Corte d’appello di Cagliari che avevano dichiarato l’incompatibilità di un consigliere regionale con la sua carica, per sopravvenienza di cause incompatibili, e ne avevano conseguentemente dichiarato la decadenza. La Regione sosteneva che queste decisioni invadessero la competenza del Consiglio regionale.

La questione

Il conflitto di attribuzioni riguardava la competenza a giudicare sulle cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di consigliere regionale sardo. La Regione Sardegna sosteneva che spettasse al Consiglio regionale verificare la sussistenza delle cause di incompatibilità e decidere la decadenza; i giudici ordinari avevano invece esercitato questa funzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie in parte i ricorsi e dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza. Dichiara per il resto inammissibili i ricorsi.

Il principio

La verifica giurisdizionale delle cause di incompatibilità sopravvenute con la carica di consigliere regionale spetta all’autorità giudiziaria ordinaria dello Stato, non al Consiglio regionale. L’autonomia regionale non si estende al punto da sottrarre all’autorità giurisdizionale statale la cognizione di questo tipo di controversie.

Domande e risposte

Cosa sono le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale?

Sono situazioni nelle quali la contemporanea titolarità della carica di consigliere regionale e di un’altra carica o funzione è vietata dalla legge (es. magistrato, funzionario statale). La causa di incompatibilità sopravvenuta è quella che sorge dopo l’elezione e comporta la necessità di optare tra le due cariche, con decadenza in caso di mancata opzione.

Perché la Regione Sardegna sosteneva di avere competenza esclusiva sulla decadenza?

Le regioni hanno la potestà di organizzare i propri organi costituzionali interni. La Regione Sardegna riteneva che la verifica dell’incompatibilità di un proprio consigliere rientrasse nelle prerogative del Consiglio regionale, analogamente a quanto avviene per le Camere del Parlamento in materia di titoli di ammissione e cause di incompatibilità dei parlamentari.

Il principio è lo stesso per i consiglieri regionali in altre regioni?

La sentenza riguardava specificamente la Regione Sardegna, che è regione a statuto speciale. Il principio per cui le cause di incompatibilità sopravvenute con la carica regionale sono sindacabili dall’autorità giudiziaria ordinaria è tuttavia di portata generale e vale anche per le regioni ordinarie.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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