Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionali le norme sui diritti aeroportuali (d.l. n. 203/2005): l’art. 11-nonies è illegittimo dove non prevede il parere della Conferenza unificata prima della delibera CIPE; l’art. 11-undecies è illegittimo dove non prevede il parere della Regione sui piani infrastrutturali.

Di cosa si tratta

Cinque Regioni (Toscana, Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna) avevano impugnato le norme del d.l. n. 203/2005 che riformano il sistema di determinazione dei diritti aeroportuali con un meccanismo di price cap statale, lamentando l’assenza di coinvolgimento regionale in una materia (porti e aeroporti civili) di competenza concorrente.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni hanno impugnato gli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla l. n. 248/2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, per violazione delle competenze legislative regionali in materia di aeroporti e trasporti e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte: (1) dichiara inammissibile l’intervento di Aeroporti di Roma e Alitalia; (2) dichiara inammissibili alcune questioni regionali per difetto di motivazione; (3) dichiara incostituzionale l’art. 11-nonies nella parte in cui non prevede l’acquisizione del parere della Conferenza unificata prima della delibera CIPE; (4) dichiara incostituzionale l’art. 11-undecies, comma 2, nella parte in cui non prevede il parere della Regione interessata sui piani di intervento infrastrutturale; (5) dichiara non fondate le restanti questioni.

Il principio

In materia di concorrenza di competenze Stato-Regioni, quando lo Stato esercita funzioni in ambiti di pertinenza regionale (come gli aeroporti civili), deve assicurare adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni secondo il canone della leale collaborazione, in particolare acquisendo il parere della Conferenza unificata o della Regione interessata.

Domande e risposte

Cosa è il meccanismo di price cap introdotto dal d.l. n. 203/2005?

Un sistema di determinazione dei diritti aeroportuali da parte del CIPE (con decreto ministeriale) che fissa criteri uniformi a livello nazionale, limitando l’autonomia dei gestori aeroportuali nella determinazione delle tariffe.

Perché le Regioni contestavano queste norme?

Perché la materia degli aeroporti civili rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) e le norme impugnate non prevedevano alcun coinvolgimento regionale nel procedimento di determinazione dei diritti.

Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

Prima dell’adozione della delibera CIPE sui diritti aeroportuali deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata; i piani infrastrutturali aeroportuali richiedono il parere della Regione territorialmente interessata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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