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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero (art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998), sollevata dal Giudice di pace di Macerata in riferimento all’eccesso di delega.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 8 del 2016 ha depenalizzato molti reati puniti con la sola pena pecuniaria, ma ha escluso quelli del testo unico sull’immigrazione, tra cui la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale. Il Giudice di pace di Macerata, in un processo per quel reato, riteneva che la delega imponesse invece di abrogarlo e trasformarlo in illecito amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016 (depenalizzazione), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata, per contrasto con i criteri di delega della legge n. 67 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione presentava un dispositivo affetto da evidenti errori materiali e parametri inconferenti, e la motivazione si limitava in massima parte a riprodurre un contributo dottrinale.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve individuare con precisione e coerenza la norma censurata e i parametri costituzionali; gravi vizi e incongruenze del provvedimento di rimessione ne determinano la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato incostituzionale?

No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

Perché la questione non è stata esaminata?

Per i gravi vizi dell’ordinanza di rimessione, con dispositivo errato e parametri inconferenti rispetto all’oggetto della censura.

Su quale parametro si fondava la censura?

Sull’art. 76 Cost., cioè sul presunto eccesso di delega legislativa nell’attuazione della legge n. 67 del 2014.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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