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Con sentenza n. 344/2007, la Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzione. La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione a una nota ministeriale che riassumeva in capo allo Stato le competenze in materia di concessi La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione a una nota ministeriale che riassumeva in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo del porto di Viareggio, materia che secondo la Regione rientrava nelle proprie attribuzioni. Il procedimento è relativo a conflitto di attribuzione tra enti.

La questione di legittimità costituzionale

La norma oggetto del giudizio è nota del Ministero delle infrastrutture prot. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006 (concessioni demanio marittimo porto Viareggio). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Regione Toscana. I parametri costituzionali evocati sono: art. 117 Cost., art. 118 Cost..

La decisione della Corte

La Corte si è pronunciata sul conflitto di attribuzione, decidendo nel merito secondo quanto previsto dal dispositivo della sentenza.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti dello Stato si fonda sul principio dell’equilibrio costituzionale tra i poteri e sul rispetto delle competenze fissate dalla Costituzione. La Corte è l’arbitro ultimo di tali conflitti, garantendo che nessun potere invada la sfera riservata agli altri.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri o tra enti?

Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui un potere o ente costituzionalmente garantito si rivolge alla Corte quando un atto di un altro soggetto invade la sua sfera di competenza. La Corte stabilisce a chi spetta l’attribuzione controversa, eventualmente annullando l’atto.

Che cosa significa insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se un atto concreto rientri in tale garanzia, ma la magistratura può contestare tale delibera con il conflitto di attribuzione.

Come valuta la Corte se una dichiarazione è coperta da insindacabilità?

La Corte verifica se esiste un «nesso funzionale» tra l’atto parlamentare e le dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento (c.d. teoria del «collegamento funzionale»). Non basta la qualità di parlamentare: occorre che le dichiarazioni extra-parlamentari corrispondano sostanzialmente a un atto parlamentare compiuto.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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