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La Corte ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale avverso l’art. 4 della legge regionale Umbria n. 33/2004 in materia di demanio idrico, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 4 della legge regionale dell’Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, relativa al demanio idrico, all’occupazione di suolo demaniale e al demanio lacuale, ritenendo che la norma invadesse competenze legislative statali in materia di acque pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 4 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), promosso con ricorso statale. Registro ricorsi n. 34/2005.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Umbria, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
Il principio
Il processo costituzionale in via principale si estingue quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia: in tal caso la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa è il demanio idrico?
Il demanio idrico comprende i beni appartenenti allo Stato o agli enti pubblici destinati all’uso pubblico come fiumi, laghi, canali e acque pubbliche in generale; la sua disciplina coinvolge sia lo Stato che le Regioni.
Perché lo Stato aveva impugnato la legge regionale?
Lo Stato può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte Costituzionale quando ritiene che violino la ripartizione costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Cosa succede quando un ricorso costituzionale si estingue?
L’estinzione del processo non risolve la questione nel merito: la norma regionale rimane in vigore, ma potrebbe essere nuovamente impugnata o rimessa alla Corte in via incidentale da un giudice.
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