Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania sulle leggi che avevano sospeso l’utilizzo del credito d’imposta per le zone svantaggiate: il petitum era formulato in modo generico, riferendosi a intere leggi anziché a disposizioni specifiche.
Di cosa si tratta
Le leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 avevano sospeso temporaneamente la possibilità di compensare il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) per investimenti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno. Una contribuente campana aveva utilizzato il credito in un periodo di sospensione; l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di recupero.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 1, d.l. 12 novembre 2002, n. 253; art. 62, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Parametri: artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria regionale della Campania (ordinanza del 18 ottobre 2006, r.o. n. 361/2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione descriveva il petitum in modo generico, riferendosi alle «leggi di sospensione» senza individuare le singole disposizioni da scrutinare.
Il principio
Il petitum nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale deve identificare con precisione la disposizione normativa censurata. Una formulazione generica che richiama intere leggi, senza indicare i singoli articoli, rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il credito d’imposta ex art. 8 l. n. 388/2000?
Agevolava le imprese del Mezzogiorno e di altre zone svantaggiate che effettuavano nuovi investimenti, consentendo di compensare il credito con debiti tributari e contributivi.
Perché il petitum generico rende la questione inammissibile?
La Corte non può esaminare l’intera legge: deve sapere esattamente quale disposizione è censurata per poter circoscrivere l’oggetto del giudizio e la eventuale pronuncia.
Il parametro dell’art. 25, secondo comma, Cost. era pertinente?
Difficilmente: l’art. 25, secondo comma, riguarda la riserva di legge in materia penale. Applicarlo a una norma tributaria richiedeva una motivazione particolarmente articolata, che nel caso difettava.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 25 della Costituzione — Riserva di legge e irretroattività penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.