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La Corte Costituzionale ha rigettato le questioni sollevate dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna contro la legge di semplificazione n. 340 del 2000. I regolamenti statali di delegificazione non abrogano le leggi regionali già vigenti nelle materie di competenza regionale: sostituiscono solo le previgenti norme legislative statali di dettaglio applicabili a titolo suppletivo e cedevole in assenza di disciplina regionale.
Di cosa si tratta
La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) ha previsto la delegificazione di numerosi procedimenti amministrativi statali e regionali. Due Regioni hanno impugnato le disposizioni che consentivano a regolamenti governativi di operare anche nelle materie di competenza regionale, temendo che potessero abrogare o vincolare la legislazione regionale già in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 lett. a), e l’art. 6 della legge n. 340/2000; la Regione Emilia-Romagna ha censurato il solo comma 4, lett. a). Entrambe lamentavano la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (nel testo previgente la riforma del 2001), ritenendo che la previsione di regolamenti di delegificazione estesi a materie regionali ledesse la competenza normativa delle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i due giudizi e li ha decisi con unica pronuncia, rigettando nel merito le questioni. Ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate: i regolamenti di delegificazione sostituiscono esclusivamente le previgenti disposizioni legislative statali di dettaglio che già operavano nelle materie regionali a titolo suppletivo e cedevole. Non producono alcun effetto abrogativo o invalidante sulle leggi regionali in vigore e non vincolano il legislatore regionale.
Il principio
I regolamenti statali di delegificazione, pur potendo riguardare ambiti materiali di competenza regionale, non incidono sull’autonomia legislativa delle Regioni: si limitano a sostituire le norme legislative statali di dettaglio già applicabili in via suppletiva e cedono non appena la Regione disciplini autonomamente la materia. L’operazione di delegificazione non può mai riguardare i principi fondamentali vincolanti per le Regioni, che restano comunque fonte legislativa.
Domande e risposte
Cosa sono i regolamenti di delegificazione?
Sono regolamenti governativi che sostituiscono norme di legge in determinati procedimenti amministrativi, semplificandoli. Sono cedevoli rispetto alla disciplina regionale: si applicano solo in assenza di una corrispondente legge regionale.
La legge regionale già in vigore viene abrogata da questi regolamenti?
No. La Corte ha chiarito che i regolamenti di delegificazione non producono alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali esistenti. Possono sostituire solo le previgenti norme statali di dettaglio applicabili in via suppletiva nelle materie regionali.
Le Regioni sono vincolate a rispettare i criteri dei regolamenti di delegificazione?
No. I regolamenti di delegificazione non possono contenere principi vincolanti per le Regioni, perché si tratta di fonti secondarie esplicitamente qualificate come «cedevoli». I principi fondamentali che vincolano la legislazione regionale devono essere contenuti in leggi statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, parametro principale della questione
- Art. 118 della Costituzione — distribuzione delle funzioni amministrative, anch’esso invocato come parametro
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