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Con ordinanza n. 32/2003 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 c.p.p., sollevata in quanto la norma non prevede che il p.m. debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini prima di chiedere il decreto penale di condanna. La Corte ritiene la questione priva di fondamento.
Di cosa si tratta
Il procedimento per decreto penale è uno strumento che consente al pubblico ministero di richiedere direttamente al giudice una condanna senza celebrare il dibattimento, per reati di minore gravità. Il Tribunale di Cosenza dubitava della costituzionalità di questo iter perché l’imputato viene a conoscenza dell’accusa solo al momento della notifica del decreto di condanna, senza il preventivo avviso ex art. 415-bis c.p.p. che è invece previsto nel procedimento ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 459 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) prima che il p.m. chieda il decreto penale di condanna.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il procedimento per decreto penale si caratterizza per la semplificazione e la rinuncia al contraddittorio preventivo; l’imputato conserva peraltro la facoltà di fare opposizione, aprendo così il dibattimento. La mancanza dell’avviso ex art. 415-bis non viola i principi costituzionali invocati.
Il principio
Il procedimento per decreto penale è strutturalmente diverso dal rito ordinario e la mancanza dell’avviso preventivo all’indagato è bilanciata dalla garanzia dell’opposizione, che consente all’imputato di accedere al dibattimento e al contraddittorio pieno. Non sussiste perciò violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del p.m., applica una pena pecuniaria (o una pena sostitutiva) senza celebrare il dibattimento. Viene notificato all’imputato, che ha diritto di fare opposizione entro quindici giorni per richiedere il giudizio ordinario o altri riti alternativi.
Cosa prevede l’art. 415-bis c.p.p.?
Impone al pubblico ministero di notificare all’indagato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, indicando i capi di imputazione, prima di esercitare l’azione penale nel procedimento ordinario. L’indagato può presentare memorie, produrre documenti o essere interrogato.
Perché la questione è dichiarata manifestamente infondata?
Perché nel rito per decreto la semplificazione procedimentale è compensata dal diritto di opposizione: il decreto non diventa definitivo senza che l’imputato possa contestarlo. La Corte ritiene che ciò sia sufficiente a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto al contraddittorio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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