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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul danno biologico nella RC auto (art. 5, l. n. 57/2001, e art. 23, l. n. 273/2002). Il Giudice di pace di Roma aveva già sollevato le stesse questioni senza adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, rendendo il ricorso carente dei requisiti minimi di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Nell’ambito di una causa civile per il risarcimento dei danni da incidente stradale, il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sulla liquidazione del danno biologico nella responsabilità civile auto. L’art. 5 della l. n. 57/2001 e l’art. 23 della l. n. 273/2002 disciplinavano i criteri tabellari di liquidazione dei danni fisici e materiali da sinistri stradali, introducendo un sistema uniforme che i rimettenti ritenevano limitativo delle pretese risarcitorie.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 5, l. n. 57/2001 (danni fisici con esiti invalidanti permanenti), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; art. 23, l. n. 273/2002 (danni materiali), in riferimento all’art. 3 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Roma.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il giudice rimettente si era già in precedenza rivolto alla Corte con analoghe questioni, senza adeguatamente motivare la perdurante rilevanza né illustrare le ragioni per cui le precedenti pronunce non fossero risolutive. Mancano così i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

La manifesta inammissibilità si impone quando il giudice rimettente non soddisfa l’onere motivazionale minimo richiesto per sollevare una questione di legittimità costituzionale: deve spiegare perché la norma è rilevante nel giudizio a quo e perché è non manifestamente infondata. Il mero rinvio a precedenti ordinanze non sostituisce un’adeguata motivazione autonoma.

Domande e risposte

Cosa sono le tabelle di liquidazione del danno biologico nella RC auto?

Sono criteri predeterminati per calcolare il risarcimento del danno fisico (biologico) subito in un incidente stradale, basati sull’età della vittima e sulla percentuale di invalidità permanente. Introdotte dalla l. n. 57/2001, tendono a uniformare le liquidazioni giudiziali e stragiudiziali, riducendo la discrezionalità del giudice.

Perché queste norme erano contestate?

Perché i danneggiati ritenevano che le tabelle potessero sottostimare il danno effettivo, limitando il risarcimento integrale cui avrebbero diritto in base agli artt. 2 e 32 della Costituzione (diritto alla salute). Numerosi giudici di merito avevano dubitato della loro compatibilità con il principio di piena riparazione del danno.

La questione è stata poi risolta?

Sì: il sistema di liquidazione del danno biologico nella RC auto è stato riformato più volte, culminando nel Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e successive tabelle ministeriali, che hanno tentato di bilanciare la certezza del quantum risarcitorio con l’esigenza di ristoro integrale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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