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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la delibera della Camera dei deputati del 2001, che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Berlusconi contro i magistrati Caselli e altri. La questione può essere decisa nel merito.
Di cosa si tratta
Nel 1999, i magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte e altri avevano presentato querela contro il deputato Silvio Berlusconi per dichiarazioni ritenute diffamatorie, rilasciate in un’intervista a un quotidiano. Nel 2001, la Camera dei deputati aveva deliberato che tali opinioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano, investita del procedimento penale, aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che la delibera parlamentare comprimesse illegittimamente le funzioni giurisdizionali.
La questione di legittimità costituzionale
Natura del procedimento: conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37, l. n. 87/1953). Potere ricorrente: Corte d’appello di Milano – sezione quinta penale. Potere resistente: Camera dei deputati. Oggetto: delibera della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001, che dichiarava insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. le opinioni espresse dall’on. Berlusconi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37, l. n. 87/1953. Verifica che: i) il ricorrente è un «potere dello Stato» (la Corte d’appello nell’esercizio di funzioni giurisdizionali); ii) il resistente è un «potere dello Stato» (la Camera nell’esercizio di funzioni deliberative); iii) la contestazione riguarda la sfera di attribuzioni rispettiva. Il merito sarà deciso con sentenza separata.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale ritiene che una delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali. L’ordinanza di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito e serve solo a verificare la sussistenza dei presupposti processuali.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità è funzionale: riguarda le attività tipicamente parlamentari (discorsi, relazioni, voti), non qualsiasi dichiarazione del parlamentare.
Quando la Camera delibera l’insindacabilità?
Quando un parlamentare viene convenuto in giudizio per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni, la Camera (o il Senato) può deliberare che quei fatti rientrano nell’insindacabilità ex art. 68. Il giudice che ha ricevuto tale delibera deve conformarsi, salvo sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene la delibera un’invasione delle prerogative giudiziarie.
Com’è finita la vicenda nel merito?
Il conflitto sollevato dalla Corte d’appello di Milano fu poi deciso dalla Corte costituzionale con sentenza nel merito, nel corso della quale si esaminò se le dichiarazioni dell’on. Berlusconi rientrassero effettivamente nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La sentenza di merito appartiene a una fase successiva al giudizio di ammissibilità qui illustrato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.