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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla norma che non estende ai dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione già riconosciuto ai colleghi in servizio all’estero. La disparità è giustificata dai maggiori disagi del servizio all’estero.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che, in materia di pensioni di anzianità, escludevano i dipendenti delle Comunità europee in servizio in Italia dall’esonero dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. Il beneficio era invece riconosciuto ai colleghi con sede di servizio all’estero alla data del 1° febbraio 1991.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 7, comma 2, della legge n. 407/1990 e l’art. 6, comma 8-bis, del d.l. n. 148/1993 (conv. l. n. 236/1993) erano censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Il giudice rimettente era la Corte dei conti, III sezione giurisdizionale centrale d’appello per la Regione Lazio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza sotto entrambi i profili. Quanto all’art. 3 Cost., la categoria dei dipendenti in servizio all’estero non è omogenea a quella in servizio in Italia: il trasferimento all’estero comporta maggiori disagi economici, il che rende non irragionevole la deroga al divieto di cumulo solo per questi ultimi. Quanto agli artt. 4 e 35 Cost., il divieto di cumulo non pregiudica il diritto al lavoro.

Il principio

Non viola il principio di uguaglianza la norma che riserva l’esonero dal divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione ai soli dipendenti delle Comunità europee in servizio all’estero, in ragione dei maggiori disagi economici che tale servizio comporta rispetto al servizio in Italia.

Domande e risposte

Che cos’è il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione?

Si tratta del divieto, previsto dalla legge, di percepire contemporaneamente una pensione di anzianità e un reddito da lavoro dipendente. Alcune categorie beneficiano di deroghe specifiche.

Perché i dipendenti UE all’estero godono di un trattamento più favorevole?

Perché il legislatore ha ritenuto che il servizio all’estero comporti disagi economici aggiuntivi, che giustificano la deroga eccezionale al divieto di cumulo.

Cosa cambia per il dipendente UE in servizio in Italia dopo questa decisione?

Nulla: la Corte conferma che il regime meno favorevole per i dipendenti in servizio in Italia è costituzionalmente legittimo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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