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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Caselli ed altri: l’articolo pubblicato sul Messaggero non presenta il nesso funzionale con l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato che riteneva insindacabili le dichiarazioni del senatore Marcello Pera (articolo “I PM? Mostri a tre teste”, Messaggero, 14 gennaio 1999), con cui aveva offeso la reputazione del procuratore Giancarlo Caselli e di altri magistrati. Il Senato aveva votato l’insindacabilità nella seduta del 31 maggio 2000.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma, IV sezione penale vs. Senato della Repubblica) in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La questione è se le dichiarazioni del parlamentare fossero funzionalmente collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che non spetta al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la relativa deliberazione. Le opinioni espresse nell’articolo non presentano il necessario nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare: si tratta di critica politica alla magistratura riconducibile all’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, non di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare.

Il principio

L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio di atti tipici della funzione parlamentare. Non è sufficiente il mero contesto politico in cui le opinioni sono state espresse.

Domande e risposte

Quando le opinioni di un parlamentare sono insindacabili?

Solo quando esiste un nesso funzionale con atti tipici dell’attività parlamentare (interrogazioni, interventi in aula, ecc.). Non basta che le dichiarazioni riguardino argomenti di interesse politico.

Il luogo in cui si esprime il parlamentare rileva ai fini dell’insindacabilità?

No. Anche dichiarazioni rese in sede parlamentare possono non essere insindacabili se manca il nesso funzionale con le funzioni parlamentari.

Che succede dopo l’annullamento della delibera del Senato?

Il procedimento penale nei confronti del parlamentare può riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che potrà valutare se le dichiarazioni integrino gli estremi del reato o esercizio del diritto di critica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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