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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 99 comma 2 DPR 1092/1973 (divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni pubbliche). Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione rispetto all’oggetto del giudizio di appello.
Di cosa si tratta
Un pensionato pubblico titolare di due trattamenti aveva percepito l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni. L’INPDAP aveva revocato la duplicazione con recupero delle somme. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento al minimo INPS della seconda pensione, pronuncia non impugnata dal pensionato.
La questione di legittimità costituzionale
Viene impugnato l’art. 99, secondo comma, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale operi il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale. I parametri evocati sono gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il rimettente era la Corte dei conti, sezione d’appello per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudizio di appello era stato promosso solo dall’INPDAP, e il punto della legittimità del divieto di cumulo era già divenuto definitivo per mancata impugnazione del pensionato. La questione non era quindi rilevante ai fini del giudizio di appello.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere necessaria per definire il giudizio nel quale viene sollevata. Se la questione riguarda un punto già definito in via definitiva nel corso dello stesso procedimento, essa è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità integrativa speciale?
L’indennità integrativa speciale era un emolumento aggiunto alla pensione dei dipendenti pubblici, originariamente collegato al costo della vita. L’art. 99 DPR 1092/1973 vieta di cumulare più IIS quando si è titolari di più pensioni.
Quando è ammesso un cumulo parziale dell’IIS?
La sentenza n. 494/1993 aveva dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cumulo, riconoscendo il diritto all’adeguamento al minimo INPS della seconda pensione. La sentenza n. 516/2000 aveva poi chiarito che serve la fissazione di un limite complessivo al di sotto del quale il divieto non deve operare.
Perché il giudice remittente non poteva sollevare la questione?
Il giudice di primo grado aveva già accertato la legittimità del divieto di cumulo, e questa statuizione non era stata impugnata dal pensionato. Il giudizio di appello, proposto solo dall’INPDAP, non poteva rimettere in discussione quel punto, rendendo irrilevante la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
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