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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Monza contro la delibera della Camera dei Deputati del 14 marzo 2002 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Cesare Previti nei confronti di Stefania Ariosto, pubblicate su «Il Giornale» tra il 1996 e il 1997.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Monza stava giudicando l’on. Cesare Previti per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Stefania Ariosto (testimone in altri procedimenti penali), in concorso con alcuni giornalisti. La Camera dei Deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni erano espressione di opinioni rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, Cost.) e quindi insindacabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la delibera parlamentare di insindacabilità avesse illegittimamente invaso la sua sfera di attribuzioni giurisdizionali. Le dichiarazioni imputate — rese nell’interesse personale del deputato — non sarebbero riconducibili alle funzioni parlamentari tipiche protette dall’art. 68 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto in via preliminare, senza pronunciarsi ancora nel merito. Entrambi i soggetti (Tribunale e Camera) hanno legittimazione al conflitto: il Tribunale è indipendente e può dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; la Camera è organo competente a deliberare sull’insindacabilità ex art. 68 Cost.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale sostiene che una delibera parlamentare di insindacabilità abbia leso le sue competenze costituzionalmente garantite. La Corte verifica nella prima fase solo la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, riservando ogni giudizio definitivo al contraddittorio.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68 comma 1 della Costituzione?

Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una guarentigia funzionale che protegge la libertà di mandato parlamentare.

Come si distingue un’opinione parlamentare da una dichiarazione privata?

La giurisprudenza della Corte richiede che esista un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni del parlamentare e la sua attività istituzionale. Le dichiarazioni rese nel proprio interesse personale, non connesse a atti tipici del mandato parlamentare, non rientrano nella tutela dell’art. 68 Cost.

Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e il ricorso in via principale?

Il conflitto di attribuzioni tra poteri è promosso da un organo dello Stato (es. un tribunale) contro un atto di altro potere (es. la Camera) che si assume lesivo delle proprie competenze. Il ricorso in via principale è invece promosso dallo Stato contro una Regione (o viceversa) per questioni di competenza legislativa.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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