Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 170 del 2023 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto sollevato dal Senato, dichiarando che la Procura di Firenze non poteva acquisire, senza autorizzazione, messaggi WhatsApp e email riguardanti un senatore.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione, oltre all’insindacabilità delle opinioni, prevede particolari garanzie per i parlamentari: per acquisire la loro corrispondenza occorre, di regola, la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa tutela serve a proteggere la libertà e la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare da indebite ingerenze. Nel caso, la Procura di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale, aveva acquisito messaggi di testo scambiati tramite WhatsApp e alcune email riguardanti un senatore in carica, senza chiedere l’autorizzazione al Senato. Il Senato ha promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che quell’acquisizione, in assenza di autorizzazione, avesse violato le garanzie costituzionali del parlamentare. La Corte è stata chiamata a stabilire se i messaggi elettronici rientrino nella nozione di “corrispondenza” protetta e se la Procura potesse acquisirli senza il via libera del Senato.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Senato ha contestato l’acquisizione, da parte della Procura di Firenze, di corrispondenza (messaggi WhatsApp ed email) riguardante un senatore, avvenuta senza la previa autorizzazione prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica di Firenze acquisire, senza previa autorizzazione del Senato, la corrispondenza riguardante il senatore (messaggi WhatsApp ed email indicati negli atti) e ha annullato, per l’effetto, il relativo sequestro nei termini precisati. La pronuncia riconosce così la tutela costituzionale anche alla corrispondenza elettronica del parlamentare.
Il principio
La corrispondenza del parlamentare protetta dall’art. 68 Cost. comprende anche i messaggi e le email scambiati con strumenti elettronici: per acquisirli occorre la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni.
Domande e risposte
I messaggi WhatsApp sono “corrispondenza” tutelata?
Sì. La Corte ha ricondotto i messaggi di testo e le email scambiati dal parlamentare alla nozione di corrispondenza protetta dall’art. 15 e dall’art. 68 Cost.
Cosa serviva per acquisirli?
La previa autorizzazione del Senato: in mancanza, la Corte ha ritenuto che la Procura non potesse acquisire quei messaggi.
Cosa significa che il sequestro è stato annullato?
Significa che gli atti di acquisizione compiuti senza autorizzazione sono privi di effetto nei limiti indicati dalla Corte.
Questa tutela vale per tutti i cittadini?
La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) tutela tutti; per i parlamentari l’art. 68 Cost. aggiunge la garanzia dell’autorizzazione della Camera per l’acquisizione della corrispondenza.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – garanzie del parlamentare e autorizzazione per l’acquisizione della corrispondenza.
- Art. 15 della Costituzione – libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra comunicazione.
- Art. 112 della Costituzione – obbligatorietà dell’azione penale, bilanciata dalle garanzie parlamentari.
- Art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (attuazione dell’art. 68 Cost.) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.