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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 198/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una legge della Regione Sardegna in materia di bilancio, per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

Anche le Regioni a statuto speciale, come la Sardegna, devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: si tratta di regole che assicurano coerenza e sostenibilità complessiva dei conti pubblici. La Regione Sardegna, con una legge del 2023 che modificava la legge di stabilità regionale e disponeva variazioni di bilancio e riconoscimento di debiti, aveva introdotto diverse norme finanziarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnate alcune, ritenendole in contrasto con i vincoli statali. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare il rispetto del riparto di competenze e dei principi di finanza pubblica. Il tema riguarda la gestione delle risorse regionali e i rapporti tra Stato e Regioni speciali: il coordinamento della finanza pubblica serve a garantire che l’autonomia regionale non si traduca in scelte di spesa incompatibili con gli equilibri complessivi del sistema.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3 e 5 della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2023 (modifiche alla legge di stabilità regionale, variazioni di bilancio e riconoscimento di debiti fuori bilancio), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale, in riferimento agli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale sarda, e non fondate le questioni sull’art. 5, comma 47, lettera a). Le disposizioni colpite si ponevano in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica riservati allo Stato.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: le norme regionali di bilancio che vi si pongono in contrasto sono costituzionalmente illegittime, a prescindere dall’autonomia speciale.

Domande e risposte

L’autonomia speciale della Sardegna non basta a sottrarla ai vincoli?

No. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica: l’autonomia non consente di derogare a regole pensate per la tenuta complessiva dei conti pubblici.

Cosa sono i “debiti fuori bilancio”?

Sono debiti sorti senza una preventiva copertura in bilancio, che richiedono un apposito riconoscimento: la loro gestione è soggetta a regole rigorose, proprio per garantire l’equilibrio finanziario.

Quali parti della legge sarda restano valide?

Restano in vigore le disposizioni non colpite, tra cui l’art. 5, comma 47, lettera a), su cui la Corte ha dichiarato non fondate le questioni.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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