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La Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 2011, dichiara incostituzionale l’art. 12, comma 2, lettera b), della legge finanziaria toscana 2011, che fissava l’anno 2006 come riferimento per il contenimento della spesa sanitaria, violando il principio statale che indica il 2004. Dichiara invece non fondata la censura sull’art. 1, comma 1, che consentiva alla Giunta regionale di modulare le percentuali di risparmio imposte dal d.l. n. 78/2010.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni della legge finanziaria della Regione Toscana per l’anno 2011 (l. n. 65 del 2010). La prima consentiva alla Giunta regionale di ridistribuire i tagli alle spese di funzionamento previsti dal d.l. n. 78/2010 modulando le percentuali, purché nel rispetto dell’ammontare complessivo. La seconda fissava il 2006 quale anno di riferimento per il limite alla spesa del personale sanitario, mentre la legge statale (l. n. 191/2009, art. 2, c. 71) indicava il 2004.

La questione di legittimità costituzionale

Le disposizioni impugnate erano l’art. 1, comma 1, e l’art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65. Il parametro costituzionale invocato era l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, competenza concorrente Stato-Regioni. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera b), della legge regionale toscana n. 65 del 2010: la scelta del 2006 come anno base, anziché il 2004 indicato dalla legge statale, viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 1, comma 1: la norma statale (art. 6, d.l. n. 78/2010) ammette che le Regioni ridistribuiscano i tagli tra le voci di spesa, purché sia rispettato l’ammontare complessivo, e il comma 20 dello stesso articolo esclude l’applicazione diretta alle Regioni.

Il principio

Rientra nella competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica la fissazione da parte del legislatore statale dell’anno di riferimento per il contenimento della spesa sanitaria regionale: le Regioni possono articolare i tagli nelle singole voci, ma non possono modificare unilateralmente l’anno base indicato dalla legge statale, che costituisce un principio fondamentale non derogabile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di finanza pubblica?

L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio. Le Regioni non possono derogare ai principi statali, anche se possono articolarne l’applicazione concreta.

Perché l’anno di riferimento per la spesa sanitaria è un principio fondamentale?

Secondo la Corte, l’uniformità del parametro temporale garantisce la comparabilità e l’efficacia dei risparmi su scala nazionale. Una Regione che adotta un anno base diverso (2006 invece di 2004) può vanificare l’obiettivo di contenimento perseguito dal legislatore statale.

Le Regioni possono modulare i tagli previsti dal d.l. n. 78/2010?

Sì, la sentenza chiarisce che le Regioni possono ripartire i tagli tra le singole voci di spesa anche con percentuali diverse da quelle statali, purché l’ammontare complessivo della riduzione sia rispettato. La norma statale, ai sensi del comma 20 dell’art. 6 d.l. n. 78/2010, è applicabile alle Regioni solo come principio e non in modo diretto e puntuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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