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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dalla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005), nella parte in cui vieta di fondare le attenuanti generiche sul comportamento del reo successivo al reato, quando si tratti di recidivo reiterato imputato di gravi delitti ex art. 407 c.p.p. La preclusione viola i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena.
Di cosa si tratta
La cosiddetta legge ex Cirielli (l. n. 251 del 2005) ha riscritto l’art. 62-bis del codice penale stabilendo che, per i recidivi reiterati imputati di delitti gravi (quelli elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni), le attenuanti generiche possono essere concesse solo sulla base dei parametri del primo comma dell’art. 133 c.p. (gravità del reato), e non di quelli del secondo comma (capacità a delinquere), tra cui figura espressamente il comportamento susseguente al reato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato la questione in un giudizio abbreviato a carico di un imputato di numerosi gravi reati che aveva collaborato con le indagini.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251. I parametri costituzionali erano gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (principio di uguaglianza e finalità rieducativa della pena). Rimettente: GIP del Tribunale di Perugia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato». La preclusione assoluta è irragionevole: crea disparità ingiustificate tra fattispecie analoghe (stessa pena massima, regime diverso per le attenuanti) e impedisce al giudice di valorizzare il ravvedimento o la collaborazione, ledendo la finalità rieducativa della pena.
Il principio
Il legislatore può limitare la concessione delle attenuanti generiche ai recidivi reiterati, ma non può escludere in modo assoluto la valutazione della condotta susseguente al reato: tale esclusione totale è irragionevole e viola la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per le disparità irrazionali tra fattispecie analoghe.
Domande e risposte
Cosa sono le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.?
Le attenuanti generiche sono circostanze attenuanti che il giudice può riconoscere quando esistono ragioni per ritenere meno grave il fatto o la personalità del reo. La legge ex Cirielli aveva fortemente limitato questa facoltà per i recidivi reiterati autori di gravi delitti.
Cosa cambia dopo questa sentenza per i recidivi reiterati?
Dopo la sentenza, il giudice può nuovamente valutare il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato (collaborazione, risarcimento, ravvedimento) ai fini della concessione delle attenuanti generiche, anche quando si tratti di recidivo reiterato imputato di gravi delitti.
La sentenza elimina tutte le limitazioni per i recidivi?
No. La Corte interviene in modo chirurgico: rimuove solo il divieto assoluto di considerare la condotta susseguente al reato. Restano in vigore le altre limitazioni previste dalla legge ex Cirielli per i recidivi reiterati, incluso il divieto del giudizio di comparazione favorevole con circostanze aggravanti in certi casi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dall’irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie analoghe
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, compromessa dall’esclusione assoluta della condotta susseguente
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